Nell’ipotesi in cui sia sopravvenuto (al giudicato e al ricorso d’esecuzione) un provvedimento che il ricorrente reputi violativo o elusivo del decisum, non è necessaria la sua formale impugnazione perché il giudice dell’ottemperanza sia ritualmente investito del potere di dichiararne la nullità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 septies, l. n. 241 del 1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
T.A.R., Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1072 del 4 marzo 2026