Il giudice adito con l’azione sull’accesso ai sensi dell’art. 116 del c.p.a. deve verificare la strumentalità della documentazione richiesta rispetto alla posizione giuridica soggettiva di cui è – o sarà – chiesta la tutela in giudizio, prescindendo però da ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa sostanziale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 977 del 2 marzo 2026