I requisiti (generali e speciali) di partecipazione alla gara sono necessari per accedere alla procedura di gara e si distinguono dai requisiti di esecuzione del contratto in ragione del fatto che questi ultimi sono elementi che caratterizzano invece la fase esecutiva del contratto. Il possesso dei requisiti di partecipazione è richiesto al concorrente sin dal momento della presentazione dell'offerta; mentre i requisiti di esecuzione sono, di regola, condizioni per la stipulazione del contratto di appalto, pur potendo essere considerati nella lex specialis come elementi dell'offerta, a volte essenziali, più spesso idonei all'attribuzione di un punteggio premiale. La distinzione tra requisiti di partecipazione e di esecuzione va ricercata attraverso l’interpretazione della lex specialis di gara, la cui formulazione deve essere chiara al fine di consentire all'operatore economico di conoscere quali sono i requisiti minimi che è tenuto a possedere ai fini della presentazione dell'offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1022 del 3 marzo 2026