Va escluso in tema di gare pubbliche di appalto la proponibilità di ricorsi “al buio” alla luce dell'art. 2 quater della direttiva n. 665/1989 che induce a ritenere che la normativa nazionale vada interpretata nel senso che il termine di impugnazione degli atti della procedura di una gara d'appalto non può che decorrere da una data ancorata all'effettuazione delle specifiche formalità informative di competenza della Amministrazione aggiudicatrice, dovendosi comunque tenere conto anche di quando l'impresa avrebbe potuto avere conoscenza degli atti, con una condotta ispirata alla ordinaria diligenza.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 1074 del 4 marzo 2026