Con riferimento alla “sanabilità” nel processo amministrativo della procura alle liti connotata da genericità è stato sottolineato come la scusabilità dell’errore, con conseguente possibilità di rimessione in termini, possa ravvisarsi nei soli casi in cui la parte non abbia parametri di riferimento sulla base dei quali orientare la propria condotta processuale; viceversa, laddove canoni orientativi vi siano, sia pure discordanti e alternativi tra di loro e, nell’ambito di questi, la parte scelga quello meno prudente, accettando il rischio di incorrere in preclusioni processuali altrimenti evitabili optando per lo strumento più cautelativo, l’errore non è più riconoscibile come “scusabile”.

TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1301 del 13 marzo 2026