Due sono le categorie di atti confermativi: la conferma propria e l’atto meramente confermativo (o conferma impropria). La distinzione si basa sul fatto che l’adozione dell’atto sia preceduta o meno da una rinnovata valutazione istruttoria ad opera dell’amministrazione. Solo l’atto di conferma propria, adottato all’esito di una nuova istruttoria e di una riponderazione, anche nel merito, dei presupposti di fatto e di diritto sottesi all’emanazione del provvedimento originario può essere considerato un provvedimento di secondo grado, interamente sostitutivo del precedente. Ciò comporta, sul versante processuale, che solo il provvedimento di conferma propria è idoneo a far decorrere un nuovo termine di impugnazione e deve anzi essere impugnato poiché ha travolto e assorbito l’atto confermato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 133 del 12 gennaio 2026