Il regime sanzionatorio applicabile agli abusi edilizi, al di fuori dei casi tassativi in cui è richiesta la doppia conformità, è quello vigente al momento della sanzione, non già quello in vigore all'epoca di realizzazione dell'abuso, in quanto la rimessione in pristino deve corrispondere a un interesse pubblico attuale. L’art. 34-bis DPR 380/2001 non richiede la doppia conformità, e anzi ai commi 1-bis e 2-bis prevede ipotesi allargate di sanatoria (o più precisamente di conformità ex lege) per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, con una chiara impostazione retroattiva. Tale impostazione è ribadita nel successivo comma 3, che precisa l’applicazione delle tolleranze costruttive anche alle difformità edilizie realizzate “nel corso di precedenti interventi edilizi”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 444 del 30 marzo 2026


Il TAR Milano precisa che non è rilevante il fatto che, in alcuni punti, l’area posta al di sotto di un soppalco abbia altezza pari a mt. 2.38, inferiore a quella fissata in deroga dall’ASL: la differenza di due centimetri è invero contenuta nel limite di tollerabilità previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, e applicabile, a parere del Collegio, anche per le valutazioni di carattere igienico, così come confermato esplicitamente dal nuovo art. 34-bis, comma 1-ter, dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto con il d.l. n. 69 del 2024 convertito con legge n. 105 del 2024.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 55 del 10 gennaio 2025