Il TAR Milano precisa che non è rilevante il fatto che, in alcuni punti, l’area posta al di sotto di un soppalco abbia altezza pari a mt. 2.38, inferiore a quella fissata in deroga dall’ASL: la differenza di due centimetri è invero contenuta nel limite di tollerabilità previsto dall’art. 34, comma 2-ter, del d.P.R. n. 380 del 2001, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, e applicabile, a parere del Collegio, anche per le valutazioni di carattere igienico, così come confermato esplicitamente dal nuovo art. 34-bis, comma 1-ter, dello stesso d.P.R. n. 380 del 2001, introdotto con il d.l. n. 69 del 2024 convertito con legge n. 105 del 2024.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 55 del 10 gennaio 2025