Il TAR Milano, in un giudizio in cui si controverte della legittimità dell’ordinanza di sgombero e di rilascio del c.d. regresso (spazio, solitamente di modesta dimensione, annesso ad uno stabile e posto sul retro), dà atto che, secondo la giurisprudenza, il sindacato incidentale consentito così all’autorità amministrativa come al giudice amministrativo non può sconfinare nella risoluzione delle controversie devolute al giudice civile e si attua svolgendo accertamenti e valutazioni critiche sulle situazioni giuridiche quali appaiono dagli atti e dai fatti che l’ordinamento appresta per dare contezza delle situazioni stesse, occorrendo attenersi alle risultanze dei contratti scritti e degli altri documenti cui è possibile avere accesso. Il Collegio aggiunge che, in base a un orientamento ancora più restrittivo, il giudice amministrativo non può conoscere neppure in via incidentale dell’eventuale acquisto della proprietà dell’area a titolo originario da parte del Comune per effetto dell’asserita occupazione posta in essere per realizzazione una strada e in ordine al quale nessun potere l’autorità amministrativa avrebbe potuto esercitare, potendo per quanto riguarda le proprietà immobiliare, soltanto una sentenza civile accertare l’avvenuta usucapione decennale o ventennale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 54 del 10 gennaio 2025