La legge di bilancio per l’anno 2025 (legge 30 dicembre 2024 n. 207, pubblicata sul supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 305 del 31 dicembre 2024) ha previsto all’art. 1, comma 813, la revisione della disciplina sui limiti dimensionali degli atti del processo amministrativo.
Questo è il testo:
813. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio, il comma 5 dell’articolo 13-ter delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito dai seguenti:
« 5. Indipendentemente dall’esito del giudizio, la parte che in qualsiasi atto del processo superi, senza avere ottenuto una preventiva autorizzazione, i limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo può essere tenuta al pagamento di una somma complessiva per l’intero grado del giudizio fino al doppio del contributo unificato previsto in relazione all’oggetto del giudizio medesimo e, ove occorra, in aggiunta al contributo già versato.
5-bis. Il giudice, con la decisione che definisce il giudizio, determina l’importo di cui al comma 5 tenendo conto dell’entità del superamento dei limiti dimensionali stabiliti ai sensi del presente articolo nonché della complessità ovvero della dimensione degli atti impugnati o della sentenza impugnata.
5-ter. Si applica l’articolo 15 »