Un campo da tennis, avente un ingombro di 18,40 x 36,30 m (per una superficie di 667,92 mq) e perimetrato da un cordolo con rete plastificata con altezza pari a 6,00 m, con una superficie in tappeto sintetico, sebbene destinato a finalità ludico-sportive e non anche a scopi di natura operativa o residenziale non può certo definirsi privo di rilevanza edilizia. Peraltro, ricadendo la zona in “Ambito Paesaggistico” di un Parco regionale è necessario acquisire il preventivo parere di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. n. 42 del 2004 da parte del Parco Regionale. Di conseguenza, al cospetto di un manufatto realizzato senza autorizzazione all’interno di un territorio protetto, lo stesso deve comunque sottostare a misure ripristinatorie e di reintegro ambientale di cui agli artt. 167 e 181 del D. Lgs. n. 42 del 2004: difatti, laddove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l’alterazione dell’aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand’anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera DIA, l’applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 232 del 27 gennaio 2025