Il disposto dell’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 costituiva un punto di compromesso adottato dal codice del 2016 tra la regola della tendenziale immodificabilità del contratto e la necessità, sempre più pressante e complessa, di presidiare la fase di esecuzione del contratto mediante la gestione delle sopravvenienze. Gli unici presupposti fissati espressamente dal legislatore nel comma 2 riguardano i limiti oggettivi entro cui la modifica poteva essere autorizzata e la necessità di conservare, all’esito delle modifiche, la natura complessiva del contratto o dell’accordo quadro. Il tenore letterale della previsione non evidenzia limiti di applicabilità, se non quelli espressamente previsti e compatibili con l’istanza di revisione presentata. La previsione normativa non riconduce, in via immediata e diretta, i presupposti rilevanti al verificarsi di evenienze straordinarie ed imprevedibili, che determinino una variazione eccezionale del costo della fornitura. In assenza di una previsione negoziale, chiara ed espressa, che predetermini i presupposti sostanziali idonei a far sorgere il “diritto alla revisione” e difettando una previsione normativa (come sancito a suo tempo per l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006) che integri, ai sensi dell’art. 1339 cc, la Convenzione, la modifica contrattuale potrà avvenire, nei limiti oggettivi indicati dalla legge, sul semplice ma indefettibile presupposto di un accordo tra le parti. A tale risultato si giunge necessariamente attraverso l’intermediazione provvedimentale della stazione appaltante, cui spetta lo ius variandi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 59 del 13 gennaio 2025