L'autore dell’abuso è titolare in proprio della facoltà di chiedere la sanatoria dell’immobile, come espressamente riconosciuto dall’art. 36, comma 1, del D.P.R. 380/2001. Sul piano sostanziale le posizioni del proprietario dell’immobile e dell’autore dell’abuso sono disaccoppiate, e dunque sul piano processuale quest’ultimo è titolare di un autonomo interesse a ricorrere, che ben può permanere anche a fronte alla volontà di non opporsi all’ordine di ripristino manifestata dagli altri destinatari. Tale interesse si radica in beni della vita appartenenti esclusivamente all’autore dell’abuso, e tipicamente nell’esigenza di prevenire richieste risarcitorie. L’azione giudiziaria intrapresa dall’autore dell’abuso può risolversi di fatto a favore dei proprietari, ma non condiziona le prerogative connesse al diritto di proprietà. Spetterà quindi ai proprietari, nel caso di esito favorevole del ricorso, decidere se conservare il bene ormai regolarizzato o procedere comunque al ripristino, in virtù a quel punto di una libera scelta.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1000 del 16 dicembre 2024