Il TAR Milano ricorda che nelle gare pubbliche l'esclusione di un'offerta per non conformità ai requisiti minimi, anche senza una specifica minaccia di esclusione, deve verificarsi solo quando la "lex specialis" definisce con assoluta certezza le caratteristiche e le qualità essenziali dell'oggetto dell'appalto o fornisce una descrizione che riveli in modo chiaro e inequivocabile l'importanza di tali caratteristiche. In situazioni in cui manca tale certezza e persiste un margine di ambiguità riguardo alla portata effettiva delle clausole del bando, il principio residuale prevede di interpretare la "lex specialis" nel rispetto del principio del "favor partecipationis", il quale promuove un più ampio confronto tra i concorrenti, e della necessità di specificità e chiarezza delle cause di esclusione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 73 del 13 gennaio 2025