Il TAR Milano precisa che non può ritenersi sufficiente un mero rinvio a censure proposte avverso provvedimenti differenti, senza che siano specificamente riformulate con riferimento agli atti oggetto di impugnazione; ai sensi dell'art. 41 c.p.a., lett. d), l'esposizione dei motivi deve, infatti, essere specifica, per cui questi ultimi non possono essere dedotti in modo approssimativo, indistinto, astratto e generico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3781 del 30 dicembre 2024