In presenza di una richiesta risarcitoria fondata su sentenze che hanno dichiarato illegittima l’imposizione del vincolo espropriativo per vizi di natura “formale”, ovvero per violazione delle regole del procedimento pianificatorio e non hanno invece riconosciuto la spettanza del bene della vita alla parte istante, la stessa non può essere accolta perché, mentre la caducazione dell’atto per vizi sostanziali vincola l’amministrazione ad attenersi, nella successiva attività, alle statuizioni del giudice, l’annullamento fondato su profili formali non elimina né riduce il potere della stessa di provvedere in ordine allo stesso oggetto dell’atto annullato e lascia ampio potere in merito all’amministrazione, con il solo limite negativo di riesercizio nelle stesse caratterizzazioni di cui si è accertata l’illegittimità, sicché non può ritenersi condizionata o determinata in positivo la decisione finale.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3762 del 23 dicembre 2024