Il TAR Brescia ricorda che, secondo la giurisprudenza amministrativa, l'esecuzione delle sentenze da parte della pubblica amministrazione deve avvenire, anche in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, attraverso l'utilizzo dell'istituto del pagamento in conto sospeso (come disciplinato dall'art. 14 comma 2, legge 31 dicembre 1996 n. 669).
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1034 del 23 dicembre 2024