Il TAR Milano osserva che il legislatore, pur consapevole della possibile applicabilità dell’istituto della “scissione” degli effetti della notificazione tra il notificante e il destinatario (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 477 del 2002) alla fase introduttiva del ricorso giurisdizionale amministrativo, avendo ammesso la facoltà di effettuare il deposito dell’atto introduttivo, anche se non ancora pervenuto al destinatario, sin dal momento in cui la notificazione del ricorso si perfeziona per il notificante (comma 2, dell’art. 45 c.p.a), ha ritenuto di ancorare la decorrenza del termine per depositare il ricorso al momento del perfezionamento della notificazione anche per il destinatario, allo scopo di evitare il rischio che l’integrità del contradittorio resti esposta all’alea del mancato completamento del richiamato procedimento, visto che la scissione soggettiva non opera se la notificazione non si perfeziona e decadono anche gli effetti provvisori prodotti, mentre, se la notifica si perfeziona gli effetti di essa retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato l’atto all’Ufficiale giudiziario (ovvero all’ufficio postale). Quindi risulta certamente tempestivo, avuto riguardo alla chiara previsione della legge processuale, il deposito del ricorso effettuato entro il termine dimezzato di quindici giorni – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45, comma 1, 119, comma 2, e 120, comma 8, c.p.a. – dal perfezionamento dell’ultima notifica anche per il destinatario.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3519 del 9 dicembre 2024