Il TAR prende atto e si conforma all’orientamento secondo il quale, in punto integrazione dell’offerta con le giustificazioni, afferma che l’offerta economica non concerne il mero importo monetario offerto dal concorrente (unitamente all’indicazione del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza aziendale), ma riguarda anche gli ulteriori elementi che concorrono a sorreggere, sotto il profilo economico, il suddetto importo monetario offerto dall’operatore economico partecipante alla gara. Ne consegue che anche le c.d. giustificazioni anticipate fanno parte dell’offerta, come, d’altra parte, permesso dalla giurisprudenza comunitaria. Poiché le giustificazioni preliminari fanno parte dell’offerta, non è possibile il soccorso istruttorio.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3682 del 16 dicembre 2024