Il TAR Milano ricorda che l’art. 878 c.c. stabilisce che «il muro di cinta e ogni altro muro isolato che non abbia un'altezza superiore ai tre metri non è considerato per il computo della distanza indicata dall'articolo 873». Dunque, affinché si applichi la norma in esame, il muro di cinta deve possedere tre requisiti essenziali: 1) essere fondamentalmente destinato a recingere una determinata proprietà, allo scopo di separarla dalle altre, custodirla e difenderla da intrusioni; 2) non superare l'altezza di tre metri; 3) costituire un muro isolato, le cui facce cioè emergono dal suolo e sono isolate da ogni costruzione. Di contro, i muri che non abbiano le caratteristiche e gli scopi del muro di cinta, e i muri a questo parificati, per il combinato disposto degli artt. 873 e 878, costituiscono muri di fabbrica agli effetti delle distanze legali.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3674 del 16 dicembre 2024