Secondo il TAR Milano, lo stazionamento quotidiano di autovetture su una determinata area “inserita in ambito a verde urbano soggetto a tutela” contigua al sedime su cui si trova una concessionaria di autovetture, sebbene riferibili a una cerchia ristretti di soggetti, non può ritenersi precario o contingente, ma è funzionale a soddisfare esigenze stabili nel tempo, strettamente collegate all’attività imprenditoriale, risultando perciò idoneo ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la rimovibilità dei mezzi e l’assenza di opere edilizie. Ciò imprime una differente destinazione d’uso al bene (area a parcheggio mezzi) che è da ritenersi incompatibile con quella individuata dallo strumento urbanistico vigente (area a verde urbano). Pertanto, contrariamente a una più risalente giurisprudenza, secondo la quale sarebbe compatibile con la destinazione agricola del fondo anche una sua utilizzazione come parcheggio, deve ritenersi che l’impatto urbanistico, oltre che ambientale, di un parcheggio, non qualificabile nemmeno come precario e temporaneo, è certamente di rilevante consistenza rispetto a tutto il contesto circostante. In tal senso può essere richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, laddove il cambio di categoria edilizia determini un ulteriore carico urbanistico, risulta irrilevante verificare se tale modifica sia avvenuta con l’effettuazione di opere edilizie.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3726 del 18 dicembre 2024