Dal tenore della l.r. n. 31 del 2014, novellata dalla l.r. n. 16 del 2017, e soprattutto dai principi enucleati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 2019 si ricava che è facoltà dei Comuni procedere alla modifica dello strumento urbanistico e prevedere attraverso di esso la riduzione del consumo di suolo senza necessità di attendere gli adempimenti posti in capo alla Regione e alla Provincia e specificamente correlati all’individuazione della soglia regionale di riduzione del consumo di suolo e dei relativi criteri, indirizzi e linee tecniche (art. 5 l.r. n. 31 del 2014, nella versione vigente ratione temporis).
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 188 del 20 gennaio 2025