Il TAR Milano dichiara un ricorso inammissibile per mancato tempestivo deposito della prova dell’avvenuta notifica dell’atto introduttivo del giudizio all’Amministrazione intimata, non costituitasi in giudizio. La prova dell’avvenuta notifica del ricorso effettuata attraverso il servizio postale può essere data esclusivamente mediante la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o munito dell’attestazione dell'agente postale in ordine all’assenza di quest'ultimo. Il documento di prova dell’avvenuta notifica del ricorso deve essere depositato in giudizio dall’interessato prima del passaggio in decisione della causa. Per valutare l’integrità del contraddittorio, è necessario che il giudice sia messo nella condizione di esaminare il contenuto e la regolarità del documento che comprova l’avvenuta notifica del ricorso nei confronti del destinatario non costituito, incombente questo che può evidentemente essere svolto solo se lo stesso giudice, al più tardi nel momento in cui la causa passa in decisione, ha a disposizione quel documento.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 46 del 9 gennaio 2025