La controversia inerente alla contestazione della legittimità dell’esercizio del potere potestativo di risoluzione di una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene comunale rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Infatti, la prospettazione di inadempimenti incidenti sul sinallagma contrattuale non trasforma il giudizio in una controversia di contenuto esclusivamente patrimoniale (riservata, solo in tale ipotesi, alla giurisdizione ordinaria), in quanto il Comune, attraverso la risoluzione, tutela l’interesse pubblico alla corretta gestione del bene comunale (nella specie, un centro sportivo), accertando e sanzionando la perdita dell’equilibrio tra utilità pubbliche e private causata dal comportamento inadempiente del gestore. La risoluzione è quindi, a sua volta, un atto di natura gestionale, sovraordinato rispetto alla gestione del privato. Questo giustifica, sul piano processuale, la scelta di un ricorso di tipo impugnatorio per contestare l’esercizio di un diritto potestativo.

TAR Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1154 del 16 dicembre 2025


In mancanza del provvedimento di aggiudicazione, la possibilità di fare ricorso al rito speciale in materia di accesso agli atti previsto all’art. 36, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 è esclusa non solo dalla considerazione del dato letterale della succitata disposizione di legge e dalla correlata necessità di aderire a un’interpretazione rigorosa che non si estenda oltre i casi e i tempi in esse considerati, ma anche dalla corretta valorizzazione della ratio della nuova disciplina e delle finalità acceleratorie alla stessa sottese, che non avrebbero ragion d’essere laddove la procedura di gara non si sia conclusa con l’individuazione del soggetto aggiudicatario e non sussista l’esigenza di procedere al celere avvio della commessa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4277 del 29 dicembre 2025


La valutazione dell'immobile ai fini dell'applicazione della sanzione di cui all’art. 33, secondo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001 deve essere effettuata al momento dell'irrogazione della medesima sanzione, posto che la finalità della misura è quella di sterilizzare l’utilità conseguita con l’abuso e che tale risultato non sempre sarebbe raggiungibile qualora venissero applicati valori riferiti a epoche risalenti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4254 del 23 dicembre 2025


In ordine ai costi dell’accesso, ferma restando la gratuità dell’esame documentale, l’Amministrazione, nella fissazione dei costi per la riproduzione deve limitarsi a richiedere l’importo esatto dell’onere di riproduzione in concreto delle copie secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. In ogni caso quindi la somma richiesta non può eccedere i costi effettivi sopportati, escluso ovviamente qualsiasi utile, non potendo l’amministrazione ricavare profitti dall’esercizio di un’attività istituzionale connessa al diritto di accesso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 4231 del 22 dicembre 2025


L’obbligo di corrispondere il contributo di costruzione non trova giustificazione nel rilascio del titolo edilizio ma nell’attività di trasformazione del territorio ad esso conseguente; pertanto, se l’attività di trasformazione non ha luogo, il versamento diviene privo di causa e le relative somme devono essere perciò restituite ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. Questa regola subisce tuttavia eccezione nel caso in cui il rilascio del permesso di costruire e il conseguente versamento del contributo di costruzione vengano effettuati in esecuzione di una convenzione urbanistica, posto che, in questa ipotesi, la prestazione patrimoniale rinviene la causa nell’accordo. Gli impegni assunti in sede convenzionale non vanno infatti riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale parametro per valutare l’equilibrio del sinallagma a base dell'accordo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3613 del 7 novembre 2025








La modifica, contenuta nelle giustificazioni, dei costi della manodopera comporta un’inammissibile rettifica, effettuata in corso di gara e in sede di verifica dell’anomalia, di un elemento costitutivo essenziale dell’offerta economica, che non è suscettivo di essere mutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione degli interessi pubblici, posti a presidio delle esigenze di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti, sottesi alla specifica individuazione di entrambe tali voci di costo, come imposta dall’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 4192 del 18 dicembre 2025


La disciplina generale di cui all’art. 19 della legge n. 241/90 non predetermina in senso restrittivo contenuto e modalità delle verifiche cui è chiamata l’amministrazione, nell'ottica della tutela dei terzi eventualmente investiti in senso negativo dall'attività che ne forma oggetto. Sussiste, dunque, in materia di SCIA, un obbligo dell’amministrazione di pronunciarsi con provvedimento espresso su tutte le verifiche sollecitate dal terzo ex art. 19, comma 6 ter, legge n. 241/90, purché attinenti alla prospettata violazione di norme incidenti in via immediata e diretta sulla posizione differenziata e qualificata del terzo e afferenti a profili di illegittimità concretamente sufficienti, se ritenuti fondati, a concorrere nella valutazione dei presupposti e delle condizioni di cui all’art. 19, comma 4, legge n. 241/90.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3898 del 1 dicembre 2025


La legislazione nazionale, e in particolare il d.lgs. n. 387/2003, il d.lgs. n. 28/2011, il d.lgs. n. 199/2021, nel disciplinare le procedure e le condizioni necessarie per l’autorizzazione degli impianti di produzione FER non introduce requisiti soggettivi in capo al proponente, con riferimento alla forma giuridica o all’oggetto dell’impresa, sia essa individuale o collettiva, né impone particolari modelli di aggregazione tra operatori economici. Il dato è significativo e dirimente, in quanto la materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia rientra nella potestà legislativa concorrente, ex art. 117, comma 3, cost., sicché spetta allo Stato fissare i principi fondamentali del settore. Ne consegue che le procedure di autorizzazione all’installazione di impianti di produzione FER, ivi compresi gli agrivoltaici, non possono essere subordinate dalla Regione a vincoli o condizioni non previsti dalla normativa statale.

TAR Lombardia, Milano, III, n. 4120 dell’11 dicembre 2025


Dalla convenzione urbanistica originano obbligazioni cosiddette “reali” o propter rem, le quali gravano sul soggetto che, tempo per tempo, venga a essere proprietario dell’area convenzionata. Può, pertanto, affermarsi che, data la natura reale dell’obbligazione, all’adempimento della stessa saranno tenuti non solo i soggetti che stipulano la convenzione, ma anche quelli che richiedono la concessione, quelli che realizzano l’edificazione e i loro aventi causa.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1147 del 12 dicembre 2025


L’art. 41 comma 14, d.lgs. n. 36 del 2023 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di quantificare e indicare separatamente, negli atti di gara, i costi della manodopera che, tuttavia, continuano a far parte dell’importo a base di gara, su cui quantificare il ribasso offerto dall’operatore per definire l’importo contrattuale; a ciò consegue che il ribasso è calcolato sull’importo complessivo a base d’asta, comprensivo del costo della manodopera; i costi della manodopera sono indicati separatamente dalla stazione appaltante. L’obbligo della stazione appaltante di indicare separatamente i costi della manodopera convive quindi con un importo ribassabile che li comprende.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3980 del 5 dicembre 2025


Un’Amministrazione che abbia in precedenza ordinato la bonifica di un sito non perde il potere di qualificare determinati cumuli ivi presenti come rifiuti, dovendosi ritenere che ancorché la bonifica inerisca a operazioni distinte dalla rimozione dei rifiuti abbandonati, in concreto, tuttavia, esiste continuità tra la rimozione dei rifiuti abbandonati e l'analisi della contaminazione delle matrici ambientali. I rifiuti non controllati devono infatti essere presi in esame come potenziali cause di superamento delle CSC o come fattori di un rischio imminente di contaminazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 4015 del 6 dicembre 2025


Ai sensi dell’art. 20, comma 8, del TUE, in caso di inutile decorrenza del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, se il dirigente o il responsabile del procedimento non hanno opposto un motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio assenso, salva l’esistenza di vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. In caso di domanda completa dei documenti previsti, l’avvenuta scadenza dei termini procedimentali determina la formazione del titolo per silenzio assenso, anche in caso di contrasto fra il progetto presentato e la normativa urbanistica ed edilizia. In caso di titolo tacito, qualora l’Amministrazione ravvisi il citato contrasto fra il progetto e la normativa, l’unica soluzione è quella dell’intervento in autotutela sul titolo edilizio formatosi per silenzio assenso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 4081 del 10 dicembre 2025


Il difetto del potere di rappresentanza del concorrente, munito di una procura speciale per partecipare ad una gara di importo superiore rispetto a quello indicato in procura, costituisce un’ipotesi di «omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione» che può essere sanata con il soccorso istruttorio, anche dopo la scadenza del termine di presentazione dalla domanda di partecipazione alla gara.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 4025 del 9 dicembre 2025


La parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a completa inottemperanza, legittimando l’amministrazione all’acquisizione delle opere e delle aree di sedime così come individuate antecedentemente alla parziale rimozione delle opere abusive e a prescindere da essa, non potendosi frazionare o parcellizzare l’attività di demolizione quando l’ordinanza ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 è divenuta esecutiva.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV n. 4017 del 9 dicembre 2025


In tema di verifica dei titoli di proprietà privata dei soggetti richiedenti un titolo edilizio, l’Amministrazione comunale è certamente chiamata allo svolgimento di un’attività istruttoria per accertare la sussistenza del titolo legittimante, anche se all’Ente pubblico spetta soltanto la verifica, in capo al richiedente, di un titolo sostanziale idoneo a costituire la posizione legittimante, senza alcuna ulteriore e minuziosa indagine che si estenda fino alla ricerca di eventuali fattori limitativi, preclusivi o estintivi del titolo di disponibilità dell’immobile, allegato da chi presenta istanza edilizia; il che spiega perché il permesso di costruire ed in genere i titoli edilizi sono sempre rilasciati con la formula “fatti salvi i diritti dei terzi”

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3904 del 1 dicembre 2025


In mancanza di un formale provvedimento di esclusione, il concorrente rimane senz’altro vincolato alla sua offerta sino alla scadenza del termine indicato dall’art. 17, quarto comma, del d.lgs. n. 36 del 2023. Ciò non significa ovviamente che, se la stazione appaltante aggiudica il contratto senza accorgersi che l’offerta prescelta non è idonea in quanto non conforme alle specifiche tecniche prescritte dalla lex specialis, l’aggiudicatario sarà obbligato a stipulare un contratto avente ad oggetto il prodotto tecnicamente idoneo. L’aggiudicatario rimane infatti comunque vincolato alla sua offerta: egli sarà perciò tenuto a fornire quanto in essa previsto e potrà rifiutarsi di stipulare un contratto che lo obbligherebbe ad eseguire una prestazione diversa, dimostrando (se necessario anche in giudizio) la difformità fra quanto indicato nell’offerta stessa e quanto l’amministrazione pretende di stabilire nel contratto da stipularsi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3903 del 1 dicembre 2025


La carenza di un provvedimento di autorizzazione (o compatibilità) paesaggistica rappresenta un impedimento assoluto alla permanenza (o regolarizzazione) del manufatto anche da un punto di vista edilizio. Secondo l’art. 146, comma 4, del D. Lgs. n. 42 del 2004, infatti, l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio, ovvero l’autorizzazione paesaggistica rappresenta un presupposto essenziale e indefettibile per il legittimo mantenimento di un’opera edilizia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3825 del 25 novembre 2025


Il potere di urgenza può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni; presupposti (situazioni di carattere eccezionale e imprevisto) e condizioni (impossibilità di utilizzare i mezzi ordinari e preventivo accertamento della situazione) che vanno rappresentati nel provvedimento (nella fattispecie il richiamo a gravi incurie e atti di vandalismo interessanti un parco comunale non è stato ritenuto sufficiente a giustificare il ricorso allo strumento d’urgenza, ben potendo la situazione essere fronteggiata con provvedimenti ordinari).

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3883 del 1 dicembre 2025


Il principio di tassatività delle cause di esclusione è regola volta a favorire la partecipazione alle gare e a impedire le esclusioni motivate da violazioni puramente formali, ovvero non motivate dal difetto dei requisiti minimi di carattere tecnico per la partecipazione alla gara. Infatti, per tale via si perverrebbe all’esclusione di un operatore economico per una causa irragionevole, non riconducibile all’assenza di un elemento essenziale dell’offerta tecnica, bensì alla mera omissione della traduzione di un documento già presente nell’offerta con un contenuto certo e determinato. A fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all'opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3270 del 15 ottobre 2025


Il Piano Territoriale Regionale e i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale hanno efficacia di orientamento, indirizzo e coordinamento, fatte salve le previsioni che, ai sensi della l.r. lombarda n. 12/2005, abbiano efficacia prevalente e vincolante. Il modello delineato dalla legge regionale prevede che i piani collocati al livello superiore non sono gerarchicamente sovraordinati agli altri, ma dettano una disciplina di orientamento, indirizzo e coordinamento, che non può essere stravolta ma, in particolari casi, derogata dalla disciplina puntuale dettata dallo strumento di pianificazione contenente disposizioni di maggior dettaglio. Ciò, tuttavia, non può azzerare il potere pianificatorio dei comuni, la cui partecipazione deve essere quindi assicurata e non può essere puramente nominale, essendo precluso a regioni e province trasformare i poteri comunali in ordine all’uso del territorio in funzioni meramente consultive prive di reale incidenza, o in funzioni di proposta o ancora in semplici attività esecutive.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3844 del 26 novembre 2025


Alle convenzioni urbanistiche, in quanto sostitutive di provvedimenti amministrativi, si applicano i principi civilistici in materia di obbligazioni e contratti per aspetti non incompatibili con la generale disciplina pubblicistica. Conseguentemente, sul piano dell’interpretazione delle clausole convenzionali, occorre fare applicazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., i quali, oltre che per l’interpretazione dei contratti, degli atti unilaterali (in quanto compatibili, ai sensi dell’art. 1324 cod. civ.), dei provvedimenti amministrativi (nei limiti della compatibilità), devono applicarsi anche agli accordi di cui all’art. 11 della legge n. 241 del 1990, in ragione del richiamo, da parte del comma secondo della suddetta disposizione, ai principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti per quanto compatibili.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3692 del 15 novembre 2025


Le disposizioni di cui al DM 5 luglio 1975 integrano una normativa di rango primario in virtù del rinvio disposto dall'art. 218 del RD 27 luglio 1934 n. 1265 e, come tali e a differenza delle norme integrative e supplementari recate dai regolamenti comunali d'igiene (per lo più espressione di esigenze locali e comunque non attuative di norme primaria sovraordinate), sono inderogabili; talché, eventuali dubbi interpretativi, afferenti a normazioni regionali che insistono in subiecta materia, non possono che essere risolti in un senso che non valga ad incidere sul fondamentale principio della tutela della salute, posto a presidio dei limiti minimi di altezza del DM del 1975, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3843 del 26 novembre 2025


Non è configurabile una responsabilità da posizione in capo al proprietario dell’area inquinata, né, quindi, l’obbligo di bonificare il sito per il solo fatto di rivestire tale qualità, ove non si dimostri il suo apporto causale all’inquinamento riscontrato. L’eventuale affermazione di responsabilità del proprietario non è la conseguenza di questa sua peculiare posizione giuridica, ma dipende dalla possibilità di riferirgli una condotta, anche solo omissiva, che abbia incrementato il rischio dell’inquinamento, in una situazione in cui il proprietario era obbligato ad intervenire.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3822 del 25 novembre 2025


A fronte della realizzazione di interventi edilizi in assenza di ogni titolo, spetta al soggetto che vi ha provveduto dimostrare l’infondatezza delle contestazioni dell’ente preposto alla sorveglianza dell’attività edilizia (nel caso di specie correlate alla presunzione dell’intervenuta modifica del terreno in assenza del necessario titolo edilizio) in ragione dell’operare del c.d. principio della “vicinanza della prova”, che informa di sé il citato art. 64 c.p.a. e che, con riferimento all’attività edilizia abusiva, si giustifica con la circostanza per cui è il proprietario l’unico soggetto che può essere in grado di provare la consistenza del proprio bene prima degli interventi contestati e non anche il Comune.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3342 del 21 ottobre 2025


Il soccorso istruttorio, se non è ammissibile per integrare l’offerta, lo è, invece, in fattispecie in cui sia finalizzato unicamente a precisarne il contenuto, con un supporto di tipo formale e non sostanziale, che aiuti ad acquisire chiarimenti da parte del concorrente che non assumono carattere integrativo dell'offerta, ma siano finalizzati unicamente a consentire l'esatta interpretazione e a ricercare l'effettiva volontà del concorrente, superandone le eventuali ambiguità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3457 del 29 ottobre 2025


Laddove il documento di piano contenga previsioni aventi contenuto dettagliato esse devono costituire i punti fermi della successiva negoziazione finalizzata alla predisposizione dei piani attuativi; aspetti non negoziabili, o soggetti a limitata negoziazione, sono da ritenere legittimamente individuabili, in particolare, in corrispondenza di scelte che assumono carattere essenziale, costituendo il cardine per la realizzazione degli obiettivi previsti per la trasformazione dell’ambito, oppure laddove indicazioni puntuali siano rese necessarie da esigenze correlate alla cura di interessi di rilievo costituzionale primario, quali quelli attinenti alla tutela della salute, dell’ambiente, del paesaggio e dei beni culturali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3617 del 7 novembre 2025


Poiché l'abbandono di rifiuti, e più in generale l'inquinamento, costituiscono “diseconomie esterne” generate dall'attività di impresa, appare giustificato e coerente con tale impostazione ritenere che i costi derivanti da tali esternalità di impresa ricadano sulla massa dei creditori dell'imprenditore stesso che, per contro, beneficiano degli effetti dell'ufficio fallimentare della curatela in termini di ripartizione degli eventuali utili del fallimento. Né, in senso contrario, assumono rilievo le considerazioni concernenti l'eventualità che il fallimento sia, in tutto o in parte, incapiente rispetto ai costi della bonifica. Si tratta invero di evenienze di mero fatto, peraltro configurabili anche in ipotesi riferibili a un imprenditore non fallito, o al proprietario del bene o alla stessa amministrazione comunale che, in dissesto o meno, non abbia disponibilità finanziarie adeguate. In caso di mancanza di risorse, si attiveranno gli strumenti ordinari azionabili qualora il soggetto obbligato (fallito o meno, imprenditore o meno) non provveda per mancanza di idonee risorse. E il Comune, qualora intervenga direttamente esercitando le funzioni inerenti all'eliminazione del pericolo ambientale, potrà poi insinuare le spese sostenute per gli interventi nel fallimento, spese che godranno del privilegio speciale sull'area bonificata a termini dell'art. 253, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III, n. 3659 dell’11 novembre 2025


Anche volendo confermare l’adesione all’orientamento secondo cui la presentazione della domanda di sanatoria determina la definitiva inefficacia dell’ordine di demolizione, tale conclusione non può valere quando il soggetto sanzionato presenti, in maniera continuativa, una pluralità di istanze di sanatoria aventi sempre ad oggetto le medesime opere, via via che vengono emanati gli atti sanzionatori, al fine di paralizzarne gli effetti. Si deve infatti ritenere che, in questo caso, ricorra l’ipotesi di abuso del diritto posto che l’interesse sotteso a tali istanze non può essere altro che quello di rendere impossibile l’esercizio del potere repressivo assegnato ai comuni. Si tratta pertanto di un interesse non meritevole di tutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3735 del 18 novembre 2025


A fronte di un progresso che non può essere fermato, le autorità preposte alla tutela del vincolo paesistico non possono limitarsi a rifiutare semplicemente le proposte mitigative dell’istante, costringendo quest’ultimo a un’impossibile, o quantomeno defatigante, ricerca di soluzioni gradite, ma se scartano le soluzioni proposte devono rendersi disponibili all’analisi di altre, sostitutive o integrative, in modo da consentire la favorevole conclusione del procedimento con il miglior risultato in concreto possibile per quanto riguarda l’inserimento dell’infrastruttura nel paesaggio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 971 del 31 ottobre 2025


La L.R. lombarda n. 27 del 2015, all’art. 45, comma 2, laddove stabilisce che “non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistico-edilizi, quindi non richiedono alcun titolo abilitativo edilizio, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali pre-ingressi, roulotte, camper, case mobili e imbarcazioni, che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta e il soggiorno dei turisti e conformi alle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all’articolo 37”, e il correlato art. 6, comma 2, del regolamento regionale n. 3 del 2018, laddove prevede che “le unità abitative mobili, che conservino i meccanismi di rotazione in funzione, che non siano collegate permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria siano rimovibili in qualsiasi momento, nonché i relativi accessori e pertinenze, non richiedono rilascio di titolo abilitativo edilizio, nel rispetto dell’art. 3 lettera e.5) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»”, devono essere interpretati in conformità al D.P.R. n. 380 del 2001 e quindi non possono esentare la parte privata dalla previa acquisizione del pertinente titolo abilitativo anche per i manufatti che, pur astrattamente rientranti nella nozione di organismo precario, nella realtà assumano caratteristiche di stabilità e assolvano a funzioni tali da escludere la sussistenza del requisito della provvisorietà.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3133 del 6 ottobre 2025


Pur in assenza della sottoscrizione di una convenzione urbanistica, che contiene la più ampia disciplina del programma integrato di intervento prevedendo diritti e obblighi a carico di ciascuna parte, e dunque a valenza tipicamente bilaterale, all’atto d’obbligo può essere conferita dignità di autonoma e distinta obbligazione, inquadrabile nello schema negoziale semplificato dell’art. 1333 c.c. In tale prospettiva, l’obbligo di restituzione delle somme da parte dell’amministrazione al verificarsi degli eventi risolutivi dedotti in condizione non costituisce un obbligo primario (non potendo l’atto obbligo prevedere nel suo schema operativo l’assunzione di obbligazioni da parte dell’oblato destinatario della proposta che non ha manifestato il suo consenso, arg. ex 1333 c.c.), bensì un obbligo secondario (i.e. restitutorio), che nasce in ragione del sopravvenuto difetto causale dell’attribuzione patrimoniale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 985 del 4 novembre 2025


Per servizi di natura intellettuale si devono intendere quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all’organizzazione di mezzi e risorse; al contrario, va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l’esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l’elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l’esecuzione di meri compiti standardizzati. Il fatto che servizi di siffatta natura siano prestati avvalendosi (nella erogazione d’un servizio di natura pur sempre intellettuale) della collaborazione di alcuni addetti non vale sic et simpliciter a escluderne la natura intellettuale e dunque a rendere necessaria la indicazione di costi di manodopera (esclusa, appunto, per i servizi intellettuali) ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3126 del 6 ottobre 2025


Così come ai sensi dell’art. 16, c. 12, l. n. 1150/1942 “nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati” e ai sensi dell’art. 4, c. 2 ter, l. reg. n. 12/2005 “nei casi in cui lo strumento attuativo del piano di governo del territorio (PGT) comporti variante, la VAS e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono già stati oggetto di valutazione”, analogamente, nel caso in cui ad un piano attuativo, già oggetto di valutazione, sia state apportate modifiche che non ne hanno intaccato l’impianto complessivo, la necessità di attivare la procedura di VAS non può che essere riferita alle sole parti effettivamente modificate. Non può quindi affermarsi la doverosità di sottoporre nuovamente alla VAS un piano attuativo che, rispetto ad una precedente proposta già valutata, se ne discosti solo per aspetti che non incidono sull’impianto generale del piano e che ne riducono l’impatto ambientale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3616 del 7 novembre 2025


In materia di accesso ai dati giustificativi forniti in sede di subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, nel valutare l'effettiva sussistenza di un segreto tecnico commerciale, l'Amministrazione non può ignorare la definizione normativa contenuta nel Codice della proprietà Industriale, di cui all'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali debbano avere i requisiti di segretezza e rilevanza economica ed essere soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. L'art. 98 del Codice della proprietà industriale in tema di know how aziendale tutela - come diritto di proprietà industriale - le informazioni aziendali e le esperienze tecnico - industriali, comprese quelle commerciali, purché concorrano tre requisiti: 1. le informazioni devono essere segrete, nel senso che non debbono essere generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore; 2. le stesse devono possedere valore economico, proprio perché segrete; 3. tali dati devono essere sottoposti a misure tali da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3607 del 6 novembre 2025


Nel silenzio del codice della strada, deve essere riconosciuto il potere dei Comuni di fissare le distanze minime delle recinzioni dal confine stradale nell’esercizio dei propri poteri di pianificazione e regolamentazione dell’attività edilizia. Ciò con la precisazione che le distanze per le recinzioni debbono formare oggetto di un’apposita disposizione dei piani urbanistici e del traffico, non potendosi, in relazione alle stesse, dare applicazione alle disposizioni previste per gli edifici.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3344 del 21 ottobre 2025


Il codice dei contratti pubblici non definisce la nozione di amministratore di fatto. La lacuna può essere colmata facendo riferimento alla nozione di amministratore di fatto contenuta nell’art. 2639, comma 1, c.c. Per stabilire, poi, se si sia in presenza di un amministratore di fatto, occorre verificare in concreto se il soggetto svolge i compiti propri dell’organo amministrativo che sono descritti nelle norme civilistiche che riguardano il tipo di società che viene in emersione. In linea con il quadro normativo sulle cause di esclusione non automatiche l’onere di provare il grave illecito professionale compiuto dall’amministratore di fatto, che si trasmette all’operatore, grava sulla stazione appaltante che può attivare gli strumenti istruttori o i mezzi di ricerca della prova consentiti dall’ordinamento. La stazione appaltante è quindi tenuta ad individuare la figura dell’amministrare di fatto che ricorre in presenza di atti di gestione in concreto svolti dal soggetto agente, tali per cui possa ritenersi che questi sia in grado di guidare o influenzare l’attività sociale. A tal fine la stazione appaltante può avvalersi dei c.d. «elementi sintomatici di gestione» della società in relazione al tipo di compagine societaria che viene in rilievo, quali a titolo esemplificativo: a) il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale; b) la valutazione dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili della società; c) l’esame dei piani strategici, industriali e finanziari.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3507 del 31 ottobre 2025


Affinché un'area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di bene pubblico, non basta che vi si esplichi di fatto un uso pubblico, né la mera previsione programmatica della sua destinazione a bene pubblico, e nemmeno l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell'amministrazione medesima circa la funzione assolta dal bene, ma è necessario che quest’ultimo risulti di proprietà dell’ente pubblico territoriale in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1000 del 5 novembre 2025


In mancanza dell’atto di autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata è inefficace, con conseguente non applicabilità del termine di decadenza fissato in trenta giorni entro cui l’amministrazione dovrebbe esercitare il potere inibitorio attribuitole dalla legge. Pertanto, se il privato dà corso ai lavori in assenza di autorizzazione preventiva, l’attività deve qualificarsi come abusiva e l’amministrazione può intervenire in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 21, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990. Al contrario, dal momento di rilascio dell’autorizzazione preventiva, la SCIA condizionata acquista efficacia e, da questo momento, l’amministrazione non può quindi far altro che intervenire con il potere inibitorio o con il potere di autotutela previsti e disciplinati dal richiamato art. 19, terzo comma, della legge n. 241 del 1990.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3063 del 3 ottobre 2025


Il ricorso al sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta una eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva. In tal senso dispone ora del resto l’art. 70, secondo comma, del d.lgs. n. 36 del 2023, il quale espressamente stabilisce che le stazioni appaltanti possono utilizzare la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara nei soli casi previsti dal successivo art. 76.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3353 del 21 ottobre 2025


L'annullamento in autotutela di una SCIA, inerente all'attuazione di una convenzione urbanistica, benché finalizzata alla tutela dell’interesse pubblico, è caratterizzata da sviamento e difetto di proporzionalità se non si basa su vizi originari del singolo titolo edilizio, ma sul comportamento omissivo e inadempiente dei proprietari prima e dopo la formazione del titolo stesso, ossia sul rapporto tra una specifica edificazione privata e opere diverse, da regolare tramite titoli autonomi. Se l’interesse pubblico consiste nell’urbanizzare il comparto evitando l’insediamento di edifici residenziali privi delle infrastrutture complementari, lo strumento adeguato non è la cancellazione dei titoli edilizi progressivamente rilasciati in esecuzione della convenzione urbanistica, ma la sospensione degli effetti pratici degli stessi fino alla sistemazione delle aree di interesse pubblico o all’allacciamento in sicurezza ai vari servizi. In altri termini, gli edifici realizzati o in corso di realizzazione non possono regredire a opere abusive per cause esterne ai titoli edilizi, ma assumono lo stato di fabbricati provvisoriamente non agibili per mancanza dei requisiti previsti dall’art. 24 comma 4 del DPR 6 giugno 2001 n. 380.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 903 del 14 ottobre 2025


Il TAR Milano, ai sensi dell’art. 13 ter, commi 5, 5 bis e 5 ter (nel testo di cui alla L. 30.12.2024), delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo, irroga la sanzione di euro 200,00 alla parte ricorrente, in ordine al deposito di una memoria che supera i limiti dimensionali di cui all’art. 3, 1° comma lett. b), del D.P.C.S. 22.12.2016 n. 167, senza preventiva autorizzazione in deroga.

TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 3439 del 27 ottobre 2025





La figura del permesso di costruire convenzionato trova attualmente il proprio fondamento nell’art. 28 bis del TUE; si tratta di una norma di carattere generale per la quale la convenzione accessoria al PdC può prevedere – fra l’altro – la cessione di aree o la realizzazione di opere di urbanizzazione. Non sussiste alcun ostacolo – logico o giuridico – all’applicazione dell’art. 28 bis citato ai PdC in deroga, ben potendo anzi la convenzione disciplinare compiutamente gli obblighi della parte privata nei confronti dell’Amministrazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3061 del 3 ottobre 2025


La riduzione di superficie boscata, determinatasi per effetto della realizzazione di una strada in aerea boscata, non rientra tra le fattispecie sanabili di cui al comma 4, dell’art. 167 del Dlgs. 42/2004, in quanto non applicabile agli interventi che, pur non essendo di natura edilizia, incidono in maniera rilevante sul paesaggio (per l'effetto è stata annullata la certificazione di compatibilità paesaggistica postuma rilasciata da una Comunità Montana).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 924 del 23 ottobre 2025


In presenza di una clausola convenzionale che impone il mantenimento della destinazione ricettiva-alberghiera che non si appalesa come meramente riproduttiva di un obbligo imposto da una legge vigente all’atto della stipula della Convenzione urbanistica, non può predicarsi alcun automatico superamento delle previsioni convenzionali a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 23-ter, comma 1-ter, del D.P.R. n. 380 del 2001. In questo caso le pattuizioni contenute nella Convenzione sono finalizzate a disciplinare una fattispecie concreta, mentre le previsioni di cui alla prefata novella normativa primaria, in quanto dotate dei caratteri della generalità e dell’astrattezza, operano su un piano molto più ampio e del tutto differente. In presenza, quindi, di una Convenzione urbanistica già stipulata e tuttora in vigore, devono ritenersi inapplicabili le sopravvenienze normative – nella specie, quelle introdotte dal decreto legge n. 69 del 2024 (c.d. Salva casa) –, laddove le stesse non prevedano espressamente la modifica ex lege di tali accordi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3433 del 27 ottobre 2025


I due fondamentali principi della contrattualistica pubblica, vale a dire quello del risultato (art. 1 D.Lgs. n. 36 del 2023) e dell’accesso al mercato (art. 3 D.Lgs. n. 36 del 2023), precludono un’interpretazione eccessivamente formalistica della legge di gara, privilegiando invece quelle soluzioni che, pur nel rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, consentono alle Amministrazioni di ottenere la migliore prestazione attraverso i meccanismi concorrenziali di mercato. La sanabilità delle mere irregolarità della domanda di partecipazione è poi espressamente prevista dall’art. 101 comma 1, lettera b),  D.Lgs. n. 36 del 2023, mentre al comma 4 dello stesso articolo è stabilito che l’operatore economico può chiedere la rettifica di un «errore materiale» contenuto nell’offerta tecnica o economica, purché la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta oppure una sua modifica sostanziale. Il legislatore ammette quindi espressamente che sia possibile la rettifica dei meri errori materiali (cfr. sul punto anche l’art. 1430 del codice civile sulla irrilevanza dell’errore di calcolo, che dà luogo di regola ad una mera rettifica e non all’annullamento del contratto).

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3267 del 15 ottobre 2025


L’urbanistica e il correlativo esercizio del potere di pianificazione non possono essere intesi solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo e armonico del medesimo. Uno sviluppo che tenga conto sia delle potenzialità edificatorie dei suoli - non in astratto, bensì in relazione alle effettive esigenze di abitazione della comunità ed alle concrete vocazioni dei luoghi -, sia di valori ambientali e paesaggistici, sia di esigenze di tutela della salute e quindi della vita salubre degli abitanti, sia delle esigenze economico - sociali della comunità radicata sul territorio, sia, in definitiva, del modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi, in considerazione della loro storia, tradizione, ubicazione e di una riflessione “de futuro” sulla propria stessa essenza, svolta - per autorappresentazione e autodeterminazione - dalla comunità medesima, attraverso le decisioni dei propri organi elettivi e, prima ancora, attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento pianificatorio. Sino al punto di ritenere legittima la scelta pianificatoria della c.d. “opzione zero” a seguito della quale lo strumento urbanistico non consente più, de futuro, l’ulteriore consumo di suolo.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3057 del 3 ottobre 2025


Richiamare estremi di pronunce non pertinenti e massime non riferibili ad orientamenti giurisprudenziali noti, a sostegno dell’affermazione dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati, costituisce una violazione del dovere del difensore di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, in quanto introduce elementi potenzialmente idonei ad influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto, e perché rende inutilmente gravosa, da parte del giudice e delle controparti, l’attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa apparentemente affermati. La citazione nel ricorso di giurisprudenza reperita mediante strumenti di ricerca basati sull’intelligenza artificiale che hanno generato risultati errati non costituisce circostanza alla quale può riconoscersi una valenza esimente, in quanto la sottoscrizione degli atti processuali ha la funzione di attribuire la responsabilità degli esiti degli scritti difensivi al sottoscrittore indipendentemente dalla circostanza che questi li abbia redatti personalmente o avvalendosi dell’attività di propri collaboratori o di strumenti di intelligenza artificiale. In osservanza del principio della centralità della decisione umana, il difensore ha un onere di verifica e controllo dell’esito delle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale, possibile fonte di risultati errati comunemente qualificati come “allucinazioni da intelligenza artificiale”, che si verificano quando tali sistemi inventano risultati inesistenti ma apparentemente coerenti con il tema trattato.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3348 del 21 ottobre 2025


Il clone informatico di un ricorso previamente depositato deve essere qualificato giuridicamente inesistente quale autonomo ed effettivo ricorso, non essendo sorretto dalla volontà della parte di proporlo e di depositarlo, ma essendo il risultato di errori del soggetto che lo ha iscritto a ruolo telematicamente; per l’effetto ne va dichiarata l’inammissibilità.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3334 del 20 ottobre 2025


Nelle gare per pubbliche forniture il giudizio di equivalenza può essere anche implicito, se dalla documentazione tecnica a disposizione dell’appaltante si può desumere comunque la corrispondenza del prodotto offerto con la legge di gara. Il principio di equivalenza, di derivazione euro-unitaria, permea l’intero sistema delle gare pubbliche e che può essere applicato anche a quelle nelle quali il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, non ostandovi alcuna considerazione di carattere logico o giuridico.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3268 del 15 ottobre 2025


Nel caso dell'attivazione del sindacato giurisdizionale sul silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di verifica proposta ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990, l'obbligo di verifica dell'amministrazione concerne i soli aspetti di illegittimità segnalati dall'istante, e nei limiti in cui detti aspetti riguardino una violazione di norme che, poste a tutela dell'interesse pubblico in materia edilizia e urbanistica, comportino (anche) una lesione di posizioni di interesse legittimo. Diversamente opinando (e cioè scollegando la tutela offerta dalla verifica dell'interesse dell'istante e, successivamente, delle condizioni dell'azione in capo al medesimo nella veste di ricorrente), l'istanza di verifica di cui all'art. 19, co. 6-ter, lungi dall'essere lo strumento (unico) di tutela offerto al privato avverso la Scia innanzi al giudice amministrativo finirebbe con il risolversi in una "denuncia" non meglio qualificata avverso presunti abusi edilizi da accertare. D'altra parte, così come non sussiste un obbligo di provvedere coercibile in capo all'amministrazione riferito alla generica istanza di attivazione dei propri discrezionali poteri di autotutela, e dunque non sussiste in questi casi il conseguente silenzio inadempimento, allo stesso modo non può sussistere un obbligo di verifica "generale" dell'attività edilizia intrapresa in base a Scia da parte dell'amministrazione sulla base dell'istanza ex art. 19, comma 6-ter.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3105 del 6 ottobre 2025


La Camera Amministrativa dell’Insubria promuove due seminari formativi gratuiti dedicati ai giovani soci e ai giovani collaboratori dei soci.

I seminari

Gli eventi si caratterizzano per abbandonare il modello della lezione frontale ed essere strutturati in modo da favorire la massima interazione tra coordinatori e partecipanti, nella prima parte, e tra i partecipanti stessi nella seconda, muovendo da un caso specifico (giurisprudenziale o legislativo) per poi inquadrarlo a livello di sistema.

Modalità

I seminari si svolgono in presenza, hanno una durata di due ore, sono tenuti sotto la supervisione di due coordinatori esperti in materia.

Crediti

Per ragioni organizzative legate alla impossibilità di consentire un accesso senza limitazioni, i seminari non attribuiscono crediti.

Partecipanti e criteri di ammissione

I partecipanti ammessi sono in numero massimo di 8 e il criterio di ammissione è la data della richiesta.

È necessario specificare a quale dei seminari si richiede l’iscrizione, se uno o entrambi.

Per chi non fosse iscritto alla Camera è necessario indicare lo studio del professionista iscritto cui si appartiene.

Scadenza per le iscrizioni

La data ultima per l’invio delle iscrizioni è il 31 dicembre 2025. La Camera si riserva di prorogare il termine.

Iscrizioni e informazioni

La domanda di iscrizione va inviata a insubriacamera@gmail.com. 

Per informazioni scrivete a insubriacamera@gmail.com

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La scelta relativa alla localizzazione di un'opera pubblica resta, in linea di massima, sottratta al sindacato del giudice amministrativo, con le sole eccezioni della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà, anche se l'amministrazione è tenuta a dare conto, nella relativa determinazione, dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti e, segnatamente, di quelli sacrificati e, sotto il profilo dell'adeguato apprezzamento delle posizioni interessate dall'ubicazione dell'opera, le delibere che ne approvano il progetto risultano sicuramente sindacabili. La p.a. non è tenuta a fornire al riguardo le specifiche ragioni della scelta di un luogo piuttosto che di un altro, rimanendo inibita al sindacato giurisdizionale sull'eccesso di potere ogni possibilità di sovrapporre una nuova graduazione di interessi in conflitto alla valutazione che di essi sia stata già compiuta dall'organo competente, in quanto profilo attinente alla discrezionalità tecnica e, quindi, al merito dell'azione amministrativa. Il mero rilievo dell'assenza, nel provvedimento di localizzazione di un'opera pubblica, dell'attestazione di soluzioni alternative, non integra ex se gli estremi di carenza motivazionale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 3264 del 14 ottobre 2025





La verifica del requisito afferente alla di capacità tecnica e professionale non può ritenersi illegittima solo perché la qualificazione tecnico-giuridica del contratto oggetto di gara non coincide con la qualificazione dei contratti allegati dall’aggiudicataria a dimostrazione del requisito. Si tratta di uno sbarramento non previsto dalla legge e del tutto inidoneo a dimostrare, in tesi, la non affidabilità dell’operatore economico, trattandosi di prospettazione contrastante con il principio della massima partecipazione agli appalti.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3227 del 9 ottobre 2025


Il proprietario dell’immobile confinante con quello oggetto dell’esecuzione d’ufficio dell'ordinanza di demolizione è legittimato a proporre ricorso contro il silenzio e per l'accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione comunale all’obbligo di concludere il procedimento di vigilanza edilizia e di esecuzione d’ufficio, in quanto titolare sia di una posizione qualificata e differenziata, sia dell’interesse a conseguire la demolizione coattiva dell’edificio abusivo confinante. Non è, poi, rilevante che non abbia previamente diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento, tenuto conto che la diffida non è più condizione dell’azione sul silenzio, alla luce di quanto previsto dall’art. 117 c.p.a. secondo cui “Il ricorso è proposto, anche senza previa diffida”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 905 del 14 ottobre 2025


Si allega la locandina del Convegno nazionale "I VENT’ANNI DELLA LEGGE URBANISTICA LOMBARDA ENTRO LE TENDENZE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE SUL GOVERNO DEL TERRITORIO" che si terrà a Varese, Salone Palazzo Estense - Via Sacco n. 5, il 27 ottobre 2025.

 Locandina



L’avvenuta edificazione di un’area immobiliare o le sue condizioni di degrado non costituiscono ragione sufficiente per recedere dall’intento di proteggere i valori estetici o culturali ad essa legati, poiché l’imposizione del vincolo costituisce il presupposto per l’imposizione al proprietario delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la conservazione dell’integrità dello stesso; ai fini della imposizione del vincolo paesaggistico (e della sua tutela) l’ambiente rileva non solo come paesaggio, ma soprattutto come assetto del territorio, comprensivo financo degli aspetti scientifico – naturalistici (come quelli relativi alla protezione di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. A ciò deve aggiungersi, poi, la constatazione della importanza ancora maggiore di salvaguardare un’area verde, quando questa appaia già in parte compromessa e, comunque, gravemente minacciata dalla crescente urbanizzazione e dall’incremento di “consumo” del suolo e, congiuntamente, dell’impossibilità di lamentare la disparità di trattamento quando non sia provata l’identità delle situazioni di fatto e nell’eventualità che sia il tertium comparationis a risultare illegittimo o frutto di erronea valutazione.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3060 del 3 ottobre 2025


La terza classificata ad una gara pubblica si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l'interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l'aggiudicazione, nel secondo quello « indiretto » alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione. Ne consegue che, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono a invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara, il ricorso avverso l'aggiudicazione: a) è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente o non contenga motivi volti a riaffermare una rivalutazione della propria posizione, tale, allo stesso modo, da consentire di recuperare la graduazione migliore, aspirando, così, all'aggiudicazione; b) non può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe, pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3228 del 9 ottobre 2025


L’autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006 , ai sensi del comma 6 “… sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”. L’intrinseca natura temporanea e l’efficacia automatica ex lege del provvedimento autorizzatorio non impongono alcun atto di recepimento nel PGT comunale, le cui previsioni, comprese quelle che subordinano l’installazione di impianti sovracomunali a formale Variante o alla relativa VAS, potranno trovare applicazione in tutti i casi di istanza autorizzative non direttamente disciplinate da diverse previsioni normative.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3057 del 3 ottobre 2025


La domanda di accesso agli atti deve riferirsi a specifici documenti, senza necessità di un'attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; deve essere quindi respinta una domanda generica, priva di un oggetto determinato o quanto meno determinabile, non riferita a specifici documenti, ma a dati e informazioni che, per essere forniti, richiedono un'attività di indagine e di elaborazione da parte della PA.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 3011 del 29 settembre 2025


A fronte di un rilascio di titoli edilizi in sanatoria rilasciati sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti fornita però non dai ricorrenti, ma dagli originari proprietari, il TAR Milano ritiene che lo stato soggettivo di mala fede del dante causa non si trasmette senz’altro agli aventi causa. Appare quindi preferibile ritenere che, in ambito amministrativistico, lo stato di buona fede o mala fede vada sempre riferito alla condizione psicologica del soggetto al quale è indirizzato il provvedimento di annullamento e, quindi, alla condizione psicologica del successore, attuale proprietario del bene.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3142 del 7 ottobre 2025


Non sussiste un limite di altezza media ponderale “massima” allorquando un sottotetto possa conseguire i presupposti di cui all’art. 63 comma 6 LR 12/2005 attraverso delle opere meramente interne. Il diverso approccio interpretativo, che prescrive i metri 2,40 quale altezza minima e massima in tutti i casi, comporta, ai fini del recupero, l’esecuzione di opere di riduzione della stessa altezza interna, fino al raggiungimento del limite “minimo”, qualora l’altezza media interna di un locale sottotetto sia già superiore ai metri 2,40. L’ipotesi reca con sé un ingiustificato e innegabile peggioramento delle condizioni di vivibilità a fronte di nessuna lesione all’interesse pubblico di evitare una proliferazione disordinata e disorganica degli innalzamenti, dal momento che nessun innalzamento vi è stato. In tali casi, difatti, il recupero del sottotetto avviene entro la sagoma dell’edificio, senza innalzamento della copertura, evitando, per tale via, la configurazione di una “nuova costruzione”.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 3 ottobre 2025


Il sollecito all’esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione non è assimilabile ad una istanza di esercizio del potere di autotutela, e ciò in quanto, in caso di SCIA, manca in radice il provvedimento su cui esercitare tale potere. Ne consegue che l’Amministrazione cui è rivolto il sollecito è obbligata darvi riscontro ed è altresì obbligata ad una motivazione rafforzata che dia conto non soltanto delle ragioni dell'eventuale esercizio del potere inibitorio, ma anche di quelle opposte che la inducono a non intervenire. Del resto, se così così non fosse, il terzo interessato ad opporsi all’attività oggetto della SCIA rimarrebbe privo di ogni tutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3009 del 29 settembre 2025


Nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa; nel processo amministrativo, in assenze di repliche e/o diverse richieste ex adverso, vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 849 del 26 settembre 2025


A fronte di eventuale irreperibilità dei documenti cui l’istanza di accesso si riferisce, è preciso obbligo dell’amministrazione rilasciare non una generica dichiarazione di irreperibilità, bensì una specifica attestazione, di cui essa deve assumersi la responsabilità, che chiarisca se i documenti richiesti non esistano ovvero siano andati smarriti o comunque non siano stati trovati, e, in questo secondo caso, quali ricerche siano state eseguite avendo riguardo alla modalità di conservazione degli atti richiesti e alle articolazioni organizzative incaricate della conservazione, e quali siano le concrete ragioni del mancato reperimento dei documenti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 842 del 26 settembre 2025


L’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005, nella formulazione derivante dalla novella del 2021, sia pure con dei temperamenti rispetto a quella previgente, introduce notevoli deroghe alla disciplina urbanistico-edilizia ordinaria e, come tale, è soggetta ad un criterio di interpretazione letterale e restrittiva, in forza della quale, salva la ratio sottesa alla normativa, si arrechi il minor pregiudizio possibile all’ordine giuridico vigente. Il comma 1 dell’art. 40-bis prevede che la disciplina da esso recata si applichi agli immobili che “risultano dismessi e causano criticità”, senza estenderne l’applicazione agli immobili già demoliti. L’unica disposizione transitoria che intendeva far salvi gli affidamenti ingenerati dalla previgente disciplina (comma 11-quinquies) è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2021. Su un piano letterale, pertanto, la normativa non si applica agli immobili già demoliti, che, per tale evidente ragione, non possono più causare pregiudizi.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3002 del 26 settembre 2025


Non è ammissibile che un soggetto si giovi, a posteriori, di un errore che esso stesso ha determinato, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede. Nella specie, il ricorrente, a posteriori, aveva invocato la formazione di un silenzio–assenso per superamento del termine fissato dal d.P.R. n. 31/2017, in aperta collisione con il contegno tenuto in sede procedimentale, ove lo stesso ricorrente aveva presentato istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 146, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004. Tale contegno rappresenta un abuso della posizione giuridica poiché il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere un’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, ma, non avendolo fatto e avendo indotto l’Amministrazione a trattare la pratica secondo le forme ordinarie, non può, in sede di contenzioso, pretendere di avvantaggiarsi del mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei termini previsti per il diverso iter semplificato, ciò confliggendo con il contegno tenuto in sede procedimentale.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 858 del 29 settembre 2025.


La predisposizione e l’approvazione del piano cave costituiscono evidente espressione di potestà pianificatoria destinata ad approdare in un atto di natura generale a fronte del quale il privato non può avere alcuna pretesa giuridicamente tutelata circa l’inserimento di aree di proprio interesse negli ambiti estrattivi. Inoltre, rispetto alla determinazione dei volumi di escavazione da assegnare, in capo all’operatore economico non vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata alla previsione dei quantitativi massimi, dovendo l’amministrazione contemperare tutti gli interessi coinvolti e in particolare l’esigenza di tutela e riqualificazione ambientale, né vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di quantitativi nella misura voluta dal proponente e men che meno di quantitativi tali da esaurire l’ambito estrattivo anche perché i materiali inerti (sabbia e ghiaia) sono risorse finite e non certo inesauribili, mentre gli operatori interessati sono molti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 850 del 26 settembre 2025


Si pubblicano le slide illustrate dai relatori avv. Domenica Condello e avv. Stefano Calvetti durante l'evento formativo tenutosi il 26 settembre 2025 dal titolo “L’istituto delle riserve: patologie del rapporto contrattuale".



La mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’emanazione di un DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) non determina l’illegittimità di quest’ultimo, allorché il provvedimento sia connotato dall'urgenza derivante dal succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate, che rappresentano occasione di scontro tra tifoserie, e determinano l'esigenza di garantire l'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 807 del 10 settembre 2025


Affinché sia configurabile la responsabilità della Pubblica Amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: l’elemento oggettivo; l’elemento soggettivo; il nesso di causalità materiale o strutturale; il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo - correlata ad un bene della vita che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza - e nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo. Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2975 del 23 settembre 2025


L’intervento litisconsortile dei cointeressati è ammesso purché ancora nei termini per proporre ricorso principale, a differenza di quanto accade per l’intervento adesivo dipendente. Il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare. È evidente che, mentre quest’ultimo tipo d’intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato nel termine di decadenza previsto per impugnare in via autonoma; al contrario, l’intervento adesivo dipendente, non consentendo la proposizione di autonomi motivi, può avvenire anche quando il termine per impugnare in via principale è già decorso.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2963 del 22 settembre 2025


L'intervento di restauro e risanamento conservativo si caratterizza per la realizzazione di opere funzionali alla conservazione dell'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, nel rispetto dei suoi elementi tipologici (in specie, architettonici e funzionali, suscettibili di consentire la qualificazione dell'organismo in base alle tipologie edilizie), formali (tali da contraddistinguere il manufatto, configurandone l'immagine caratteristica), e strutturali (concernenti la composizione della struttura dell'organismo edilizio). Detto altrimenti, la caratteristica degli interventi di mero restauro è quella di essere effettuata mediante opere che non comportano l'alterazione delle caratteristiche edilizie dell'immobile da restaurare, e quindi rispettando gli elementi formali e strutturali dell'immobile stesso, mentre la ristrutturazione edilizia si caratterizza per essere idonea ad introdurre un quid novi rispetto al precedente assetto dell'edificio.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2962 del 22 settembre 2025


L’art. 2, comma 3, L.R. 31/2014 – ai sensi del quale “In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali.” - non introduce alcun obbligo di consentire l’edificazione su suoli qualificabili come “aree interstiziali” o urbanizzate, ma soltanto una preferenza per la loro qualificazione come zone edificabili, ove sia necessario soddisfare esigenze di nuovo consumo di suolo, nell’ottica di una valutazione complessiva che deve comunque tendere al risparmio di suolo libero.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2950 del 19 settembre 2025


La normativa emergenziale adottata a seguito della pandemia da COVID-19 non ha comportato la proroga ex lege di tutte le concessioni di occupazione di suolo pubblico esistenti di fatto, anche se abusive. La normativa speciale non costituisce una sanatoria per le occupazioni abusive o di mero fatto protratte dopo la scadenza del titolo al momento dell’entrata in vigore della normativa speciale derogatoria, ma una proroga delle concessioni che a quella data erano già autorizzate.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2945 del 17 settembre 2025


Il concetto di “piena conoscenza” del provvedimento amministrativo - al verificarsi della quale è integrato il dies a quo per il computo del termine decadenziale all’impugnativa - non richiede la conoscenza piena e integrale dell'atto stesso, ma la mera percezione della sua esistenza e degli aspetti che ne comportano la lesività, in modo da riconoscere l'attualità dell'interesse ad agire, anche perché la successiva completa cognizione di tutti gli aspetti del provvedimento consente la proposizione di motivi aggiunti.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 793 del 4 settembre 2025





Le due fattispecie descritte nel d.lgs. n. 152 del 2006 come abbandono incontrollato di rifiuti (art. 192) e bonifica dei siti inquinati (artt. 239 ss.), pur obiettivamente distinte, si pongono spesso, nella realtà concreta, in rapporto di possibile contiguità o continuità, nel senso che frequentemente fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti sono premessa e causa (o concausa) di fenomeni di inquinamento dei siti nei quali gli sversamenti sono avvenuti, di modo che appare in molti casi difficile segnare una linea di distinzione e di cesura netta tra il primo fenomeno e il secondo. Consegue da tale rilievo che il possibile richiamo di entrambe le figure giuridiche a base dei provvedimenti comunali volti a porre rimedio ai suddetti fatti di danno ambientale, lungi dal costituire un vizio di legittimità (come indice di perplessità o di non corretta qualificazione giuridica dei fatti), può costituire in realtà una conseguenza del tutto fisiologica della obiettiva commistione, nei fatti stessi, delle due diverse, ma contigue figure giuridiche. In fattispecie complesse caratterizzate dal lungo protrarsi nel tempo della condizione di abbandono incontrollato di rifiuti, dinanzi al divenire dei fatti e all’inevitabile progredire del fatto di abbandono di rifiuti in possibile pericolo di inquinamento o in effettivo inquinamento delle matrici ambientali, l’inquadramento giuridico della fattispecie deve seguire inevitabilmente l’unico criterio logico possibile, che è quello della prevalenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 2943 del 15 settembre 2025


L'art. 101 (soccorso istruttorio) del d.lgs. 36/2023 non è applicabile con riguardo alla documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica: in generale, con riferimento all’offerta tecnica e economica, la stazione appaltante può al più sollecitare chiarimenti o spiegazioni, di valore interpretativo, per accertare l’effettiva volontà dell’impresa partecipante, superando eventuali ambiguità contenute nelle offerte, fermo il divieto di apportarvi modifiche o integrazioni di qualsiasi genere.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 810 del 12 settembre 2025


Ai fini della legittimità dell’atto, la puntuale indicazione delle norme applicate non è indispensabile. Il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l'identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale, in funzione della legittimità sostanziale dell'atto.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2901 del 10 settembre 2025




I provvedimenti di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) adottati dal Parco hanno consistenza giuridica di meri pareri a favore di Regione Lombardia deputata al rilascio del provvedimento finale (nella fattispecie rinnovo di appostamento fisso di caccia): trattasi, pertanto, di atti endoprocedimentali che, isolatamente considerati, non sono dotati di autonoma lesività in assenza di successive autorizzazioni che sulle VIncA stesse si fondino e, quindi, non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento autorizzatorio finale.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 793 del 4 settembre 2025


La rilevante portata che la Corte costituzionale attribuisce a un aumento indiscriminato e non controllato della pressione insediativa, ove fosse imposto il riconoscimento de plano dell’incremento dei diritti edificatori, consente al Comune di considerare, unitamente agli obiettivi legati alla tutela paesaggistica, anche tali aspetti nella fase di selezione e individuazione degli ambiti da escludere dall’applicazione degli incentivi edificatori previsti dall’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, nonché nella valutazione dell’accoglibilità o meno dell’istanza presentata a tal fine dall’operatore privato. Nella dialettica tra la discrezionalità dell’amministrazione nelle scelte di pianificazione del territorio e la pretesa dell’operatore economico al riconoscimento delle premialità previste dalla legge, la scelta effettuata dal Comune, connotata da discrezionalità alla stregua di tutte le attività di natura pianificatoria, si impone ai privati, la cui posizione risulta recessiva rispetto alla predetta determinazione amministrativa.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025


La D.g.r. 15 luglio 2024 - n. XII/2783 adottata dalla Regione Lombardia, nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di impianti agrivoltaici al possesso dei requisiti soggettivi indicati al paragrafo 6, lett. D) dell’allegato A, è illegittima e va annullata, in quanto introduce limitazioni non previste dalla normativa nazionale, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto.

TAR Lombardia, Brescia, I, n. 789 del 3 settembre 2025


Una volta venuti meno gli impegni assunti condizionatamente in passato, la scelta del Comune di assegnare una determinata destinazione urbanistica ad un’area, e di conformarne l’utilizzazione, ricade nella sua piena discrezionalità e non necessita di motivazione in ordine agli accordi ormai inefficaci, non essendovi più in capo al privato legittime aspettative o affidamenti meritevoli di considerazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 771 del 18 agosto 2025


Il TAR Milano richiama le considerazioni della Corte costituzionale con riferimento alla questione della durata del piano e della convenzione di lottizzazione, secondo cui si è dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo è eventuale attuazione, stipulata dall’ente locale e dal proprietario delle aree. Quanto ai termini di efficacia dell’uno e delle altre, l’art. 28, quinto comma, numero 3), della legge urbanistica del 1942 espressamente stabilisce che è la convenzione stessa a dover prevedere «i termini non superiori ai dieci anni» entro i quali devono essere ultimate le opere di urbanizzazione. Quanto ai piani di lottizzazione, la giurisprudenza amministrativa, in assenza di espressa indicazione legislativa, pacificamente applica agli stessi il termine decennale previsto dall’art. 16, quinto comma, della medesima legge per i piani particolareggiati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025



Il presupposto di applicazione dell'art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 va ravvisato nell'utilizzo di un bene privato da parte della PA "senza titolo", per non essere mai stato emesso il regolare decreto di esproprio. Sebbene la norma citata non contempli espressamente un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può sempre sollecitare l'amministrazione ad avviare il relativo procedimento e quest'ultima ha l'obbligo di provvedere al riguardo adeguando la situazione di fatto a quella di diritto, essendo l'eventuale inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile dinanzi al giudice amministrativo.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 770 del 18 agosto 2025


La scelta operata dall’amministrazione appaltante relativamente ai criteri di valutazione delle offerte, ivi compreso il peso da attribuire ai singoli elementi, specificati nella lex specialis, e anche la disaggregazione eventuale del singolo criterio valutativo in sub-criteri, è espressione dell’ampia discrezionalità attribuitale dalla legge per meglio perseguire l’interesse pubblico e, come tale, è sindacabile in sede di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole ed irrazionale ed i criteri non siano trasparenti ed intellegibili, non consentendo ai concorrenti di calibrare la propria offerta.

TAR Lombardia, Milano, Sez. V, n. 2870 del 20 agosto 2025



L'annotazione nel Casellario dell’Anac ha una funzione pubblicitaria e non costitutiva della rilevanza del grave illecito professionale, mentre non esclude la valutazione discrezionale in merito alla rilevanza in concreto dei fatti ai sensi dell'art. 80 - comma 5, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 766 del 14 agosto 2025


Di fronte all’invito a conformare la S.C.I.A. la parte privata può decidere se adempiere alle prescrizioni dell’amministrazione, facendo quindi acquiescenza alle stesse, oppure se impugnare immediatamente il provvedimento che le impone e dispone il divieto di prosecuzione delle opere. Nel primo caso, se il privato aderisce all’invito e ottempera, il termine per la formazione del silenzio assenso ricomincia a decorrere dalla data in cui questi comunica l'adozione delle misure prescritte dall’amministrazione ai fini della formazione del titolo. Laddove invece non adempia e non conformi la S.C.I.A. secondo quanto indicato dall’amministrazione, una volta decorso il termine all’uopo previsto l’attività segnalata si intende vietata in via definitiva. La legge non prevede alcun ulteriore atto da parte dell’amministrazione competente in difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, poiché il divieto di prosecuzione dell’attività si produce automaticamente ex lege.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2861 del 25 agosto 2025


Ancorché escluso dall’ambito di applicazione del codice, l’affidamento di un contratto attivo che offra all’affidatario un’opportunità di guadagno deve avvenire, secondo quanto dispone l’art. 13 co. 5, osservando i principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice, e dunque, oltre che dei princìpi del risultato (art. 1) e della fiducia (art. 2), anche del principio di accesso al mercato (art. 3), nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità. L’affidamento di tali contratti deve dunque garantire l’interpello del mercato e il confronto concorrenziale, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento di attuazione.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 764 del 12 agosto 2025


Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un permesso di costruire da parte di terzi, l’effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità assoluta dell’area) ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso, ad esempio per eccesso di volumetria o per violazione delle distanze minime tra fabbricati. Da ciò deriva che il momento dal quale decorrono i termini decadenziali di proposizione del ricorso, nell’ambito dell’attività edilizia, è infatti individuato: nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza etc.), nel completamento dei lavori o comunque in rapporto al grado di sviluppo degli stessi, ferma restando: a) la possibilità da parte di chi solleva l’eccezione di tardività di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente; b) l’onere di chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio di esercitare sollecitamente l’accesso documentale.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2850 del 18 agosto 2025


La memoria depositata oltre le ore 12:00 dell’ultimo giorno utile rispetto ai termini previsti dal comma 1 dell’art. 73 c.p.a. va espunta dal fascicolo, il che esclude la possibilità di esaminare l’eccezione di incompetenza per la dedotta operatività della clausola arbitrale, attesa peraltro la non rilevabilità d’ufficio dell’eccezione di compromesso.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 757 dell’11 agosto 2025


A prescindere da quale sia il regime edilizio disatteso, e anche ammettendo che la realizzazione di una terrazza piastrellata ricada normalmente nell’attività edilizia libera, il mancato rilascio della prescritta autorizzazione paesaggistica comporta necessariamente, ex art. 27, comma 2, del DPR 380 del 2001, l'irrogazione della sanzione demolitoria.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 725 del 28 luglio 2025


Nelle controversie in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso è correlata ad una situazione soggettiva qualificata e differenziata, che l’operatore economico acquista per effetto della partecipazione alla stessa procedura oggetto di contestazione. A tale regola fa eccezione, tra le altre, l’ipotesi del soggetto che contesta che una gara sia in radice mancata, per essere stato disposto un affidamento diretto. In casi di questo tipo, nei quali il criterio della partecipazione alla procedura è evidentemente inutilizzabile, essendo mancata una procedura ad evidenza pubblica, la legittimazione è intesa in termini più ampi, venendo riconosciuta all’operatore economico “del settore di mercato cui afferisce l’oggetto del contratto”.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 764 del 12 agosto 2025


A seguito della riforma del processo civile di cui al d.lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non prevede più che, per iniziare l’esecuzione forzata, occorra far apporre sulla sentenza la formula esecutiva, ma prescrive semplicemente che la sentenza sia rilasciata in copia conforme all’originale (fattispecie in tema di ottemperanza alla sentenza del Giudice Ordinario che accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente).

TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 711 del 23 luglio 2025


L’art. 31 d.P.R. n. 380/01, comma 4-bis, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria che punisce la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione impartito dalla amministrazione comunale ai sensi dell'art. 31 del citato D.P.R. n. 380/2001. La sanzione colpisce l'illecito omissivo rappresentato dalla mancata demolizione delle opere abusivamente realizzate nel termine di novanta giorni dalla notifica della relativa ingiunzione. La sanzione pecuniaria applicata a chi trasgredisce all'ordine di demolire l'abuso edilizio ha una matrice non già di ripristino della legalità violata (come, invece, altre misure volte a reintegrare il territorio nella sua originaria conformazione), ma esclusivamente punitiva per chi si sia sottratto al comando giuridico. Il disvalore della condotta punita, pertanto, non consiste nella realizzazione abusiva dell'immobile, ma nell’omessa demolizione dello stesso. Lo scopo della sanzione è di creare un incentivo a ottemperare tempestivamente all’ordine di rimessione in pristino, e a evitare atteggiamenti ostruzionistici o dilatori.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 704 del 21 luglio 2025


La liberalizzazione delle destinazioni d’uso prevista dalla normativa regionale lombarda non implica che il passaggio dall’una all’altra avvenga a titolo gratuito: in base alla normativa regionale, infatti, perché si possa avere un mutamento di destinazione d’uso senza costi per il privato sono necessarie tre condizioni: (i) che il cambio sia senza opere; (ii) che siano decorsi almeno 10 anni dell'ultimazione dei lavori; (iii) che la nuova destinazione d'uso non aumenti il carico urbanistico.

TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 743 del 4 agosto 2025


Le ordinanze di necessità e urgenza sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem, volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità: esse presuppongono, pertanto, l'impossibilità o l'inutilità del ricorso agli strumenti ordinari previsti dalla legislazione vigente, a fronte della necessità di fronteggiare una situazione, non tipizzata dalla legge, di pericolo concreto, o anche solo potenziale; la sussistenza di tale pericolo deve emergere da un'istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi. Il potere in esame, attribuito al Sindaco dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 può essere utilizzato non solo a fronte di un pericolo reale, ma anche di una situazione di rischio potenziale, al fine di prevenire l'inveramento di un evento dannoso, non essendo necessario attendere l'attualizzarsi della minaccia.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1522 del 2 maggio 2025