Le due fattispecie descritte nel d.lgs. n. 152 del 2006 come abbandono incontrollato di rifiuti (art. 192) e bonifica dei siti inquinati (artt. 239 ss.), pur obiettivamente distinte, si pongono spesso, nella realtà concreta, in rapporto di possibile contiguità o continuità, nel senso che frequentemente fenomeni di abbandono incontrollato di rifiuti sono premessa e causa (o concausa) di fenomeni di inquinamento dei siti nei quali gli sversamenti sono avvenuti, di modo che appare in molti casi difficile segnare una linea di distinzione e di cesura netta tra il primo fenomeno e il secondo. Consegue da tale rilievo che il possibile richiamo di entrambe le figure giuridiche a base dei provvedimenti comunali volti a porre rimedio ai suddetti fatti di danno ambientale, lungi dal costituire un vizio di legittimità (come indice di perplessità o di non corretta qualificazione giuridica dei fatti), può costituire in realtà una conseguenza del tutto fisiologica della obiettiva commistione, nei fatti stessi, delle due diverse, ma contigue figure giuridiche. In fattispecie complesse caratterizzate dal lungo protrarsi nel tempo della condizione di abbandono incontrollato di rifiuti, dinanzi al divenire dei fatti e all’inevitabile progredire del fatto di abbandono di rifiuti in possibile pericolo di inquinamento o in effettivo inquinamento delle matrici ambientali, l’inquadramento giuridico della fattispecie deve seguire inevitabilmente l’unico criterio logico possibile, che è quello della prevalenza.

TAR Lombardia, Milano, Sez. III n. 2943 del 15 settembre 2025