L’intervento litisconsortile dei cointeressati è ammesso purché ancora nei termini per proporre ricorso principale, a differenza di quanto accade per l’intervento adesivo dipendente. Il codice subordina l’ammissibilità dell’intervento litisconsortile alla condizione che il cointeressato non sia decaduto dall’esercizio delle relative azioni, affinché tale intervento non si risolva in un’elusione del termine per impugnare. È evidente che, mentre quest’ultimo tipo d’intervento, traducendosi nella proposizione di un vero e proprio ricorso, deve essere spiegato nel termine di decadenza previsto per impugnare in via autonoma; al contrario, l’intervento adesivo dipendente, non consentendo la proposizione di autonomi motivi, può avvenire anche quando il termine per impugnare in via principale è già decorso.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2963 del 22 settembre 2025