Non è ammissibile che un soggetto si giovi, a posteriori, di un errore che esso stesso ha determinato, evidenziando una condotta contraddittoria e contraria a buona fede. Nella specie, il ricorrente, a posteriori, aveva invocato la formazione di un silenzio–assenso per superamento del termine fissato dal d.P.R. n. 31/2017, in aperta collisione con il contegno tenuto in sede procedimentale, ove lo stesso ricorrente aveva presentato istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo la procedura ordinaria di cui all’art. 146, comma 2 del d.lgs. n. 42/2004. Tale contegno rappresenta un abuso della posizione giuridica poiché il ricorrente ben avrebbe potuto richiedere un’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata, ma, non avendolo fatto e avendo indotto l’Amministrazione a trattare la pratica secondo le forme ordinarie, non può, in sede di contenzioso, pretendere di avvantaggiarsi del mancato rispetto da parte dell’Amministrazione dei termini previsti per il diverso iter semplificato, ciò confliggendo con il contegno tenuto in sede procedimentale.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 858 del 29 settembre 2025.