La predisposizione e l’approvazione del piano cave costituiscono evidente espressione di potestà pianificatoria destinata ad approdare in un atto di natura generale a fronte del quale il privato non può avere alcuna pretesa giuridicamente tutelata circa l’inserimento di aree di proprio interesse negli ambiti estrattivi. Inoltre, rispetto alla determinazione dei volumi di escavazione da assegnare, in capo all’operatore economico non vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata alla previsione dei quantitativi massimi, dovendo l’amministrazione contemperare tutti gli interessi coinvolti e in particolare l’esigenza di tutela e riqualificazione ambientale, né vi è un’aspettativa giuridicamente tutelata ad ottenere il riconoscimento di quantitativi nella misura voluta dal proponente e men che meno di quantitativi tali da esaurire l’ambito estrattivo anche perché i materiali inerti (sabbia e ghiaia) sono risorse finite e non certo inesauribili, mentre gli operatori interessati sono molti.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 850 del 26 settembre 2025