Il TAR Milano richiama le considerazioni della Corte costituzionale con riferimento alla questione della durata del piano e della convenzione di lottizzazione, secondo cui si è dinanzi a due atti diversi, per quanto connessi: il piano di lottizzazione, approvato dal comune, e la convenzione di lottizzazione, che del primo è eventuale attuazione, stipulata dall’ente locale e dal proprietario delle aree. Quanto ai termini di efficacia dell’uno e delle altre, l’art. 28, quinto comma, numero 3), della legge urbanistica del 1942 espressamente stabilisce che è la convenzione stessa a dover prevedere «i termini non superiori ai dieci anni» entro i quali devono essere ultimate le opere di urbanizzazione. Quanto ai piani di lottizzazione, la giurisprudenza amministrativa, in assenza di espressa indicazione legislativa, pacificamente applica agli stessi il termine decennale previsto dall’art. 16, quinto comma, della medesima legge per i piani particolareggiati.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025