La mancata comunicazione di avvio del procedimento sfociato nell’emanazione di un DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive) non determina l’illegittimità di quest’ultimo, allorché il provvedimento sia connotato dall'urgenza derivante dal succedersi delle manifestazioni sportive calendarizzate, che rappresentano occasione di scontro tra tifoserie, e determinano l'esigenza di garantire l'ordine pubblico, evitando la possibilità di scontri e violenze sulle persone e sulle cose.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 807 del 10 settembre 2025