I provvedimenti di valutazione di incidenza ambientale (VIncA) adottati dal Parco hanno consistenza giuridica di meri pareri a favore di Regione Lombardia deputata al rilascio del provvedimento finale (nella fattispecie rinnovo di appostamento fisso di caccia): trattasi, pertanto, di atti endoprocedimentali che, isolatamente considerati, non sono dotati di autonoma lesività in assenza di successive autorizzazioni che sulle VIncA stesse si fondino e, quindi, non sono impugnabili se non unitamente al provvedimento autorizzatorio finale.
TAR Lombardia, Brescia, I, n. 793 del 4 settembre 2025