L’art. 2, comma 3, L.R. 31/2014 – ai sensi del quale “In applicazione dei criteri, indirizzi e linee tecniche di cui al comma 2, gli strumenti comunali di governo del territorio prevedono consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il documento di piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate, prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata o il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato o su aree libere interstiziali.” - non introduce alcun obbligo di consentire l’edificazione su suoli qualificabili come “aree interstiziali” o urbanizzate, ma soltanto una preferenza per la loro qualificazione come zone edificabili, ove sia necessario soddisfare esigenze di nuovo consumo di suolo, nell’ottica di una valutazione complessiva che deve comunque tendere al risparmio di suolo libero.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2950 del 19 settembre 2025