Ai fini della legittimità dell’atto, la puntuale indicazione delle norme applicate non è indispensabile. Il mancato richiamo alle norme di legge o di regolamento cui si collega la statuizione adottata non integra il vizio di difetto di motivazione, ove sia agevole l'identificazione del potere esercitato e non sussistano ostacoli al controllo giurisdizionale, in funzione della legittimità sostanziale dell'atto.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 2901 del 10 settembre 2025