La rilevante portata che la Corte costituzionale attribuisce a un aumento indiscriminato e non controllato della pressione insediativa, ove fosse imposto il riconoscimento de plano dell’incremento dei diritti edificatori, consente al Comune di considerare, unitamente agli obiettivi legati alla tutela paesaggistica, anche tali aspetti nella fase di selezione e individuazione degli ambiti da escludere dall’applicazione degli incentivi edificatori previsti dall’art. 40-bis della legge regionale n. 12 del 2005, nonché nella valutazione dell’accoglibilità o meno dell’istanza presentata a tal fine dall’operatore privato. Nella dialettica tra la discrezionalità dell’amministrazione nelle scelte di pianificazione del territorio e la pretesa dell’operatore economico al riconoscimento delle premialità previste dalla legge, la scelta effettuata dal Comune, connotata da discrezionalità alla stregua di tutte le attività di natura pianificatoria, si impone ai privati, la cui posizione risulta recessiva rispetto alla predetta determinazione amministrativa.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 2875 del 3 settembre 2025