La verifica del requisito afferente alla di capacità tecnica e professionale non può ritenersi illegittima solo perché la qualificazione tecnico-giuridica del contratto oggetto di gara non coincide con la qualificazione dei contratti allegati dall’aggiudicataria a dimostrazione del requisito. Si tratta di uno sbarramento non previsto dalla legge e del tutto inidoneo a dimostrare, in tesi, la non affidabilità dell’operatore economico, trattandosi di prospettazione contrastante con il principio della massima partecipazione agli appalti.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3227 del 9 ottobre 2025