Non sussiste un limite di altezza media ponderale “massima” allorquando un sottotetto possa conseguire i presupposti di cui all’art. 63 comma 6 LR 12/2005 attraverso delle opere meramente interne. Il diverso approccio interpretativo, che prescrive i metri 2,40 quale altezza minima e massima in tutti i casi, comporta, ai fini del recupero, l’esecuzione di opere di riduzione della stessa altezza interna, fino al raggiungimento del limite “minimo”, qualora l’altezza media interna di un locale sottotetto sia già superiore ai metri 2,40. L’ipotesi reca con sé un ingiustificato e innegabile peggioramento delle condizioni di vivibilità a fronte di nessuna lesione all’interesse pubblico di evitare una proliferazione disordinata e disorganica degli innalzamenti, dal momento che nessun innalzamento vi è stato. In tali casi, difatti, il recupero del sottotetto avviene entro la sagoma dell’edificio, senza innalzamento della copertura, evitando, per tale via, la configurazione di una “nuova costruzione”.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3058 del 3 ottobre 2025