Il sollecito all’esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione non è assimilabile ad una istanza di esercizio del potere di autotutela, e ciò in quanto, in caso di SCIA, manca in radice il provvedimento su cui esercitare tale potere. Ne consegue che l’Amministrazione cui è rivolto il sollecito è obbligata darvi riscontro ed è altresì obbligata ad una motivazione rafforzata che dia conto non soltanto delle ragioni dell'eventuale esercizio del potere inibitorio, ma anche di quelle opposte che la inducono a non intervenire. Del resto, se così così non fosse, il terzo interessato ad opporsi all’attività oggetto della SCIA rimarrebbe privo di ogni tutela.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3009 del 29 settembre 2025