La terza classificata ad una gara pubblica si ritiene portatrice di un interesse attuale e concreto, idoneo a connotare l'impugnazione in termini di ammissibilità, qualora la stessa, agendo in giudizio, proponga censure dirette all'esclusione e/o alla postposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, ovvero quando spenda motivi volti a contestare in toto la legittimità della gara: nel primo caso, l'interesse azionato in giudizio è quello a ottenere l'aggiudicazione, nel secondo quello « indiretto » alla riedizione della procedura, cui conseguono nuove chances di futura aggiudicazione. Ne consegue che, salva la piena ammissibilità delle censure che tendono a invalidare l'intera procedura, poiché, attraverso di esse, è coltivato un interesse diverso da quello all'aggiudicazione, sub specie strumentale alla riedizione dell'intera gara, il ricorso avverso l'aggiudicazione: a) è inammissibile in radice se non contiene doglianze dirette nei confronti di tutti gli operatori collocati in graduatoria in posizione migliore del ricorrente o non contenga motivi volti a riaffermare una rivalutazione della propria posizione, tale, allo stesso modo, da consentire di recuperare la graduazione migliore, aspirando, così, all'aggiudicazione; b) non può trovare accoglimento nel caso di rigetto di tutte le censure avverso uno di tali controinteressati, la cui posizione poziore si consoliderebbe, pregiudicando di per sé la possibilità del ricorrente di ottenere il bene della vita perseguito.

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 3228 del 9 ottobre 2025