Il TAR Milano precisa che le amministrazioni comunali non possono imporre ai privati, che intendano dare esecuzione alle previsioni di piano, l’obbligo di corrispondere somme aggiuntive rispetto a quanto da essi dovuto a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, ed in Regione Lombardia, dell'art. 43 L.R. n. 12/2005, ciò che contrasterebbe infatti con l'art. 23 Cost., che vieta l'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali che non siano previste dalla legge; detta regola subisce tuttavia un’eccezione nell'ambito della pianificazione attuativa, allorquando privato e Comune stipulino una convenzione urbanistica che accede al piano, atteso che, in questo caso, gli obblighi aggiuntivi di cui il privato si fa carico non sono imposti unilateralmente, ma da lui assunti liberamente, nell'esercizio della propria autonomia negoziale (nella fattispecie il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune, nell’autorizzare un progetto di riqualificazione di un condominio, ha ritenuto di costituire una servitù onerosa di veduta in favore di detto immobile, e a carico dell’area adiacente, adibita a Parco Comunale, ha approvato la bozza del relativo contratto e ne ha quantificato il corrispettivo, essendo stato adottato su istanza del privato e sulla base di presupposti dallo stesso condivisi).


La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Prima, n. 519 del 23 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.