Il TAR Milano precisa che le amministrazioni comunali non
possono imporre ai privati, che intendano dare esecuzione alle previsioni di
piano, l’obbligo di corrispondere somme aggiuntive rispetto a quanto da essi
dovuto a titolo di contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16 del D.P.R.
n. 380/2001, ed in Regione Lombardia, dell'art. 43 L.R. n. 12/2005, ciò che
contrasterebbe infatti con l'art. 23 Cost., che vieta l'imposizione di
prestazioni personali o patrimoniali che non siano previste dalla legge; detta
regola subisce tuttavia un’eccezione nell'ambito della pianificazione
attuativa, allorquando privato e Comune stipulino una convenzione urbanistica
che accede al piano, atteso che, in questo caso, gli obblighi aggiuntivi di cui
il privato si fa carico non sono imposti unilateralmente, ma da lui assunti
liberamente, nell'esercizio della propria autonomia negoziale (nella
fattispecie il TAR ha ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune,
nell’autorizzare un progetto di riqualificazione di un condominio, ha ritenuto
di costituire una servitù onerosa di veduta in favore di detto immobile, e a
carico dell’area adiacente, adibita a Parco Comunale, ha approvato la bozza del
relativo contratto e ne ha quantificato il corrispettivo, essendo stato
adottato su istanza del privato e sulla base di presupposti dallo stesso
condivisi).
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Prima, n. 519 del 23 febbraio 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.