Il TAR Milano, a fronte di un’istanza di rinvio dell’udienza pubblica di discussione al fine di consentire la prosecuzione di trattative in corso, proposta in un ricorso che aveva per oggetto una procedura per l'approvazione di un accordo di programma per la riqualificazione e la reindustrializzazione di un’area industriale, ha rigettato la domanda di rinvio sul rilievo:
"- che in generale, la funzione del giudice amministrativo non è quella di attendere il raggiungimento di un accordo tra le parti, ma, anche tenuto conto degli interessi pubblici ordinariamente coinvolti, di pronunciarsi sulle domande proposte nei tempi consentiti, realizzando la ragionevole durata del processo, ex art. 2, II comma, c.p.a.: se il ricorrente dispone dell’azione, intesa come diritto ad ottenere dal giudice una pronuncia sulla sua pretesa - cui, di regola, può senz’altro rinunciare in ogni stato e grado del giudizio - è invece il giudice che, al fine di pronunciare sulle domande presentate, dispone, ed è responsabile, dell’organizzazione del processo, e così dei termini e delle forme per il suo svolgimento, nel rispetto delle norme primarie che lo disciplinano, purché non vengano utilizzate per attuare un abuso del processo;
- che il rinvio della discussione e della decisione su ciascun ricorso pendente incide negativamente sull’organizzazione del lavoro e sui relativi carichi, assegnati a ciascun giudice, e può pertanto trovare giustificazione – salvo che ciò non corrisponda ad una situazione, la quale impone la concessione di termini a difesa, secondo le previsioni del codice di rito - soltanto ove le parti costituite prospettino congiuntamente una definizione conciliativa stragiudiziale della controversia molto probabile e prossima;
- che al contrario, manca in specie qualsiasi elemento che permetta d’individuare, anche approssimativamente, un termine per la positiva conclusione dell’attività di negoziazione, nonché di formalizzazione e pubblicazione del provvedimento conclusivo e di stabilità dei suoi effetti, e ciò a fronte di un ricorso pendente da circa otto anni, di cui è anche possibile ipotizzare l’improcedibilità, almeno nella parte impugnatoria – stante la successiva approvazione di un diverso accordo di programma, per quanto consta non impugnato – e che, ove ancora procedibile, avrebbe, se accolto, effetti di carattere generali, eccedenti l’interesse della sola ricorrente, e della stessa Amministrazione resistente, che non possono essere ulteriormente dilazionati”.

Il decreto del Presidente del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 253 del 14 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.