Il TAR Milano richiama il
principio secondo il quale la distinzione tra atti di programmazione economica, che in linea di principio non possono più essere fonte di limitazioni
all’insediamento di nuove attività, e atti di programmazione aventi natura non
economica, i quali, invece, nel rispetto del principio di proporzionalità,
possono imporre limiti rispondenti ad esigenze annoverabili fra i motivi
imperativi di interesse generale, deve essere operata anche nell’ambito degli
atti di programmazione territoriale; detti atti non vanno infatti esenti dalle verifiche
prescritte dalla direttiva servizi per il solo fatto di essere adottati
nell’esercizio del potere di pianificazione urbanistica, dovendosi verificare
se in concreto essi perseguano finalità di tutela dell’ambiente urbano o,
comunque, riconducibili all’obiettivo di dare ordine e razionalità all’assetto
del territorio, oppure perseguano la regolazione autoritativa dell’offerta sul
mercato dei servizi attraverso restrizioni territoriali alla libertà di
insediamento delle imprese.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Seconda, n. 460 del 15 febbraio 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.