Secondo il TAR Milano, dal nuovo
quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 50 del 2016, emergono valide ragioni a
favore di una più rigorosa applicazione del principio della immutabilità
soggettiva dei raggruppamenti temporanei rispetto alle aperture manifestatesi
nel vigore dell’art. 51 del d.lgs. n. 163 del 2006, avendo il legislatore optato
per la piena tutela del principio della “par condicio” nel corso della gara,
principio che potrebbe essere vulnerato qualora ad un componente di un R.T.I.
fosse consentito di sostituire altri a sé, eludendo i controlli all’uopo prescritti;
le eccezioni sono, dunque, ammissibili soltanto in quanto riguardino motivi
indipendenti dalla volontà del soggetto partecipante alla gara e trovino
giustificazione nell'interesse della stazione appaltante alla continuazione
della stessa; al di fuori delle ipotesi normativamente previste non può che
riprendere vigore il divieto, volto a presidiare anche la complessiva serietà
delle imprese che partecipano alla gara, onde garantire la migliore
affidabilità del futuro contraente dell’amministrazione.
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 663 del 9 marzo
2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente indirizzo.