Il TAR Milano censura l’erronea condotta della commissione di gara, la quale ha dapprima aperto i plichi contenenti le offerte tecniche, prendendone visione del contenuto e in seguito, senza neppure procedere alla chiusura dei plichi, ha introdotto una serie di ulteriori previsioni di dettaglio dei criteri di valutazione delle stesse offerte tecniche indicati nella lettera di invito; tale modus procedendi, al di là della corretta qualificazione dei criteri introdotti dalla commissione, si pone comunque in contrasto con il principio della segretezza delle offerte, posto che gli elementi valutativi di dettaglio sono stati introdotti dopo che la commissione aveva preso visione del contenuto integrale delle offerte tecniche, senza che neppure risulti che i plichi siano stati nuovamente sigillati in vista della prosecuzione dell’attività della commissione; aggiunge, poi, il TAR che, secondo pacifico insegnamento giurisprudenziale, perché sia violato il principio della segretezza delle offerte non è necessaria la dimostrazione dell’effettiva conoscenza delle offerte da parte della commissione, ma è sufficiente l’astratta conoscibilità delle stesse, quale effetto dell’apertura delle relative buste e della potenziale diffusione del loro contenuto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 399 del 10 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.