La Corte di Giustizia UE ha così statuito in ordine alla nozione di appalto pubblico:
L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quello di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presentare proposte e che superano l’esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema”.

La sentenza della Corte di Giustizia UE, Sesta Sezione, del 1 marzo 2018 (causa C-9/17) è consultabile sul sito istituzionale della Corte Giustizia UE al seguente indirizzo.