Il Consiglio di Stato afferma che l’omessa pronuncia in ordine alla domanda risarcitoria impone, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., la regressione della causa al giudice di primo grado, il quale deve provvedere a pronunciare in diversa composizione ex artt. 17 c.p.a. e 51, n. 4, c.p.c.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 1535 del 12 marzo 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.