Secondo il TAR Milano, la scelta di aggiudicare una gara (nella fattispecie gara per il servizio di noleggio pullman con conducente) con il criterio ordinario dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, comporta l’assoggettamento della procedura concorsuale al principio di segretezza delle offerte.
Aggiunge il TAR Milano che il principio che impone la segretezza delle offerte (a tutela dell'imparzialità delle operazioni di gara e della par condicio dei concorrenti) implica che — nei casi in cui la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase della valutazione dell'offerta tecnica e quella dell'offerta economica — le offerte economiche devono restare segrete fino alla conclusione della fase relativa alla valutazione di quelle tecniche, a presidio della genuinità, della trasparenza e della correttezza delle operazioni valutative, che resterebbero irrimediabilmente compromesse e inquinate da un'anticipata conoscenza del contenuto delle offerte economiche (nella fattispecie in questione il TAR Milano ha ritenuto violato il suddetto principio di segretezza delle offerte, in quanto la presentazione dell’offerta della controinteressata è avvenuta in un unico plico, senza alcuna separazione tra offerta tecnica ed economica; plico in cui era, peraltro, contenuta una lettera accompagnatoria che esplicitava lo sconto offerto).

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 531 del 26 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.