Il TAR Milano precisa che nel caso di imposizione di un requisito di “minima” non posseduto direttamente dall’impresa interessata alla partecipazione alla gara, la relativa clausola del bando ha carattere escludente, con conseguente sussistenza della legittimazione al ricorso in capo all’operatore economico che opera nel settore di riferimento e che, per il resto, è in grado di fornire il servizio principale oggetto di gara, anche se tale soggetto non ha proposto formale domanda di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di interesse.
Aggiunge il TAR che la suddivisione in lotti è stata prevista dal d.lgs. n. 50/2016 quale ipotesi ordinaria di riferimento della disciplina delle gare da parte della stazione appaltante, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, per il che la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito deve essere, oltre che congruamente motivata, anche frutto di una scelta razionalmente necessitata, in quanto potenzialmente pregiudizievole dello scopo primario di ampliare la concorrenza.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 356 del 8 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.