Precisa il TAR Milano che la
riparametrazione ha la funzione di garantire l’equilibrio tra elementi
qualitativi e quantitativi di giudizio, in modo da assicurare la completa
attuazione della volontà manifestata al riguardo dalla stazione appaltante:
applicando la riparametrazione a una delle componenti dell’offerta, o a
entrambe, il peso ne viene valorizzato, nel senso che il concorrente titolare
dell'offerta anche di poco migliore rispetto alle altre si vede assegnato il
punteggio massimo astrattamente previsto, come se si trattasse di un’offerta
tecnicamente eccellente, ovvero considerevolmente conveniente sul piano
economico; nondimeno, la giurisprudenza prevalente, cui aderisce il TAR Milano,
precisa che nel sistema degli appalti pubblici nessuna norma di carattere
generale impone, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta più
vantaggiosa, l’obbligo della stazione appaltante di attribuire alla migliore
offerta tecnica in gara il punteggio massimo previsto dalla lex specialis,
mediante il criterio della c.d. doppia riparametrazione, atteso che nelle gare
da aggiudicarsi con detto criterio la riparametrazione ha la funzione di
ristabilire l'equilibrio fra i diversi elementi qualitativi e quantitativi
previsti per la valutazione dell’offerta solo se e secondo quanto voluto e
disposto dalla stazione appaltante con il bando, con la conseguenza che
l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge
di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di
apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione
giudicatrice.
Aggiunge il TAR Milano che la discrezionalità che pacificamente compete
alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso
concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte,
come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può
non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione,
che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi
stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell'offerta (e perciò di
assicurare la completa attuazione della volontà espressa al riguardo dalla
stazione appaltante), non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare
quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della
stessa Amministrazione; in tal modo, non viene posta alcuna preclusione alla
stazione appaltante in ordine all’applicazione di tale criterio di riequilibrio
del peso rispettivo delle due componenti di offerta, con l’ulteriore
precisazione che l’averlo prescritto a monte nella lex specialis assicura a
tutti i concorrenti trasparenza e chiarezza circa le modalità di valutazione
delle offerte e dei criteri di assegnazione dei relativi punteggi, anche al
fine di poterle calibrare nel modo più competitivo; dubbi che invece
persisterebbero in caso di silenzio del bando e in presenza di una normativa
non inequivoca sul punto.
La sentenza del TAR Lombardia,
Milano, Sezione Terza, n. 658 in data 8 marzo 2018 è consultabile sul sito
istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.