Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo cui le imprese concorrenti possono partecipare ad una gara pubblica utilizzando un raggruppamento di tipo verticale soltanto se sia ravvisabile nella configurazione concreta del servizio da svolgere una chiara suddivisione delle prestazioni da eseguire in principali e accessorie, pena un inammissibile indebolimento, stante la ripartizione rigida di responsabilità tra le imprese partecipanti al raggruppamento verticale in ordine alle rispettive prestazioni offerte, delle garanzie ordinamentali poste a tutela dell’amministrazione ai fini della corretta esecuzione dell’appalto.

La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Quarta, n. 551 del 27 febbraio 2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa al seguente indirizzo.