Il TAR Milano ribadisce che la
chiusura di vani aperti, che determina l'ampliamento della superficie abitabile
e un nuovo locale autonomamente utilizzabile, non può essere ascritto né alla
categoria della manutenzione straordinaria, né a quella della ristrutturazione,
essendo invece qualificabile come intervento di trasformazione urbanistica da
ricondursi alla categoria della nuova costruzione, per la realizzazione del
quale dev'essere quindi necessariamente ottenuto un titolo edilizio; non è,
poi, decisivo il fatto che le nuove strutture non sono realizzate in muratura,
ma in materiale facilmente amovibile e smontabile, atteso che per stabilire se
il nuovo manufatto abbia il carattere della stabilità piuttosto che quello
della amovibilità occorre aver riguardo non già alla tipologia dei materiali
utilizzati, ma alla funzione che al manufatto stesso viene conferita
dall’utilizzatore; in sostanza, si deve escludere il carattere amovibile
qualora le nuove opere siano destinate a soddisfare esigenze non temporanee
(nella fattispecie si trattava della realizzazione di una modifica della
copertura del fabbricato, con realizzazione di una articolata struttura di
metallo posta a sostegno di una tenda retrattile, e dell’installazione di
pannelli perimetrali di chiusura posti sui lati della struttura; per il TAR
Milano tali opere hanno determinato una completa trasformazione del bene, il
quale si caratterizzava prima per essere una spazio semi aperto, seppur coperto
da tenda, avente la funzione di andito carraio/pedonale non destinato alla
permanenza di persone, e si caratterizza ora invece per essere uno spazio
chiuso idoneo alla permanenza di persone, che determina un ampliamento del
locale utilizzato dal ricorrente per l’esercizio della propria attività
commerciale).
La sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda, n. 683 del 9 marzo
2018 è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa
al seguente indirizzo.